Regolamento (UE) 2026/2041
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2041 della Commissione, dell’11 settembre 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2026 fino al 29 settembre 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento impone alle imprese di assicurazione e riassicurazione di utilizzare specifiche informazioni tecniche per calcolare la migliore stima, l’aggiustamento di congruità, l’aggiustamento per la volatilità, le riserve tecniche e i fondi propri di base. Le informazioni, contenute negli allegati I, II e III, comprendono strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, spread fondamentali e aggiustamenti per la volatilità. Le misure si applicano retroattivamente dal 30 giugno 2026 alle segnalazioni comprese nel periodo fino al 29 settembre 2026.
Stabilisce le informazioni tecniche trimestrali da utilizzare nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE, per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 giugno 2026 al 29 settembre 2026. Riguarda tutte le valute, i mercati assicurativi nazionali e le categorie di esposizioni contemplate negli allegati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Informazioni tecniche per Solvibilità II nel periodo 30 giugno–29 settembre 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2041 attua l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). Esso mira a garantire condizioni uniformi e prudenziali per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, mediante l’utilizzo di dati tecnici comuni fondati sui dati di mercato alla fine di giugno 2026.
Ambito soggettivo e temporale
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’obbligo riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 30 giugno 2026 e il 29 settembre 2026, indipendentemente dalla data nella quale la segnalazione viene trasmessa alle autorità competenti.
La decorrenza dal 30 giugno 2026 è giustificata da motivi prudenziali, così da assicurare che tutte le imprese utilizzino il medesimo insieme di informazioni tecniche per il periodo di riferimento.
Informazioni tecniche obbligatorie
L’articolo 1 impone l’utilizzo delle informazioni contenute nei tre allegati al regolamento. Per ciascuna valuta interessata, tali informazioni servono al calcolo:
- della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
- dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE;
- dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE;
- delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini delle segnalazioni Solvibilità II.
Allegato I: tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza applicazione dell’aggiustamento di congruità o dell’aggiustamento per la volatilità.
Le tabelle sono articolate per valuta e durata residua, da 1 a 150 anni. Sono incluse, tra le altre, le seguenti valute:
- euro;
- corona ceca, corona danese, corona svedese e corona norvegese;
- fiorino ungherese e leu rumeno;
- lira sterlina;
- franco svizzero;
- dollaro australiano, dollaro canadese e dollaro USA;
- peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan e yen;
- zloty e corona islandese.
I tassi sono espressi in percentuale e devono essere individuati in funzione della valuta e della durata residua pertinenti alla passività o all’esposizione considerata.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II stabilisce gli spread fondamentali in punti base da utilizzare nel calcolo dell’aggiustamento di congruità. Gli spread sono suddivisi per valuta, durata e classe di merito di credito da 0 a 6.
Sono disciplinate tre principali categorie di esposizioni:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso enti finanziari;
- altre esposizioni.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute. Le tabelle riportano valori per durate da 1 a 10 anni; per le durate da 11 a 30 anni si applicano gli spread previsti per la durata di 10 anni.
Gli spread indicati non comprendono gli incrementi previsti dall’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Per gli enti finanziari e le altre esposizioni, le tabelle sono articolate per singola valuta e presentano valori fino a 30 anni e per ciascuna delle sette classi di merito di credito.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III definisce l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, espresso in punti base e distinto per valuta e mercato assicurativo nazionale.
Per l’euro, il valore è pari a 14 punti base nei mercati assicurativi nazionali di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
Per le altre valute e i mercati indicati, l’allegato prevede i seguenti valori:
- corona ceca/Cechia: 6 punti base;
- corona danese/Danimarca: 14 punti base;
- fiorino ungherese/Ungheria: 4 punti base;
- corona svedese/Svezia: –3 punti base;
- lira sterlina/Regno Unito: 22 punti base;
- leu rumeno/Romania: 6 punti base;
- zloty/Polonia: 7 punti base;
- corona islandese/Islanda: 36 punti base;
- corona norvegese/Norvegia: 33 punti base;
- franco svizzero/Liechtenstein e Svizzera: –3 punti base;
- dollaro australiano/Australia: 24 punti base;
- dollaro canadese/Canada: 9 punti base;
- renminbi-yuan/Cina: –5 punti base;
- dollaro di Hong Kong/Hong Kong: 4 punti base;
- dollaro USA/Stati Uniti: 33 punti base;
- yen/Giappone: 11 punti base.
Obblighi operativi per le imprese
Le imprese interessate devono incorporare nei propri processi di valutazione e segnalazione i parametri tecnici corrispondenti alla data di riferimento e alla valuta applicabile. In particolare, devono assicurare la coerenza tra:
- la curva dei tassi privi di rischio utilizzata per la migliore stima;
- gli spread fondamentali applicati all’aggiustamento di congruità;
- l’aggiustamento per la volatilità riferito al mercato assicurativo nazionale;
- il calcolo finale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base.
Il regolamento non introduce nuovi termini procedurali o importi sanzionatori, ma rende vincolanti i parametri numerici contenuti negli allegati per il periodo temporale individuato.
Entrata in vigore, applicazione e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nonostante l’adozione sia dell’11 settembre 2026, la sua applicazione decorre dal 30 giugno 2026 e copre le segnalazioni con date di riferimento fino al 29 settembre 2026.
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale. La sua adozione urgente è collegata alla necessità di rendere immediatamente disponibili le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio e le altre informazioni tecniche necessarie ai fini di Solvibilità II.
Disposizioni principali
Obbligo di utilizzare le informazioni tecniche
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche del regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30 giugno 2026 al 29 settembre 2026.
Componenti delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, l’articolo 1, paragrafo 2, individua: le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio dell’allegato I, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità dell’allegato II e gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale dell’allegato III.
Strutture dei tassi privi di rischio
L’allegato I stabilisce, per durate residue da 1 a 150 anni, i tassi privi di rischio applicabili alla migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità, per le valute elencate, tra cui euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen.
Spread fondamentali
L’allegato II determina in punti base gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Sono previste tabelle distinte per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti finanziari e altre esposizioni, articolate per valuta, durata e classe di merito di credito. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread relativi alle durate da 11 a 30 anni sono pari a quelli della durata di 10 anni; gli spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III stabilisce gli aggiustamenti per la volatilità in punti base, distinti per valuta e mercato assicurativo nazionale. Per l’euro l’aggiustamento è pari a 14 punti base nei mercati nazionali elencati; sono inoltre previsti valori specifici, inclusi valori negativi, per le altre valute e i relativi mercati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 30 giugno 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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