Regolamento (UE) 2026/2031
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2031 della Commissione, dell’11 settembre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per le attività appaltate dai fornitori di servizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/2031 adegua il regolamento (UE) 2017/373 alle nuove condizioni introdotte dal regolamento (UE) 2024/2803 per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Esso limita l’esternalizzazione delle attività ATM/ANS essenziali a soggetti certificati o dichiaranti, consentendo l’affidamento a organizzazioni non certificate soltanto per attività ausiliarie. Introduce inoltre requisiti specifici per l’impiego di personale o attrezzature messi a disposizione da organizzazioni esterne, lasciando al fornitore di servizi il controllo operativo e la responsabilità finale.
Modifica dei requisiti UE sulle attività appaltate e sull’uso di risorse esterne da parte dei fornitori di servizi ATM/ANS.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, nonché alle organizzazioni esterne cui tali attività o risorse sono affidate. Opera nell’ambito dell’aviazione civile nell’Unione europea e modifica gli allegati I e III del regolamento (UE) 2017/373. Le attività ATM/ANS soggette ai requisiti specifici degli allegati da III a XIII possono essere appaltate soltanto a organizzazioni certificate o che abbiano presentato una dichiarazione, salvo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803. Le attività ausiliarie possono invece essere affidate anche a organizzazioni non certificate, purché gli effetti sulla fornitura dei servizi siano efficacemente gestibili.
Modifica dei requisiti sulle attività appaltate dai fornitori di servizi ATM/ANS
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2031 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per adeguarlo alle nuove condizioni per la fornitura di servizi introdotte dal regolamento (UE) 2024/2803 relativo all’attuazione del cielo unico europeo. L’intervento mira a garantire che le attività essenziali comprese nei servizi di navigazione aerea siano svolte da fornitori certificati o da soggetti che abbiano presentato una dichiarazione valida, evitando che tali attività siano trasferite a organizzazioni non certificate.
Ambito e quadro normativo di riferimento
Il regolamento si applica ai fornitori di servizi ATM/ANS e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo soggetti al regolamento (UE) 2017/373, nonché alle organizzazioni esterne cui vengono affidate attività, personale o attrezzature. Il quadro normativo richiamato comprende:
- il regolamento (UE) 2018/1139, in particolare gli articoli 3, 41, 43, paragrafo 1, lettere a), b) e b ter), 62, paragrafo 14, lettera a), 75, paragrafo 2, lettere b) e c), 76, paragrafo 1, e 127;
- il regolamento (UE) 2024/2803, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 9;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, i cui allegati I e III sono modificati.
Aggiornamento delle definizioni
L’articolo 1 modifica l’articolo 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, stabilendo che le definizioni applicabili sono quelle contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2803 e nell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139.
L’allegato I del regolamento (UE) 2017/373 viene inoltre integrato con la definizione di “attività ausiliarie”. Si tratta, ai fini del punto ATM/ANS.OR.B.015 dell’allegato III, delle attività che supportano o consentono la fornitura di ATM/ANS e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139;
- non sono soggette ai requisiti specifici previsti dagli allegati da III a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.
Attività appaltate a organizzazioni esterne
Il punto ATM/ANS.OR.B.015, lettera a), conferma la possibilità per i fornitori di servizi di appaltare attività a organizzazioni esterne quando ciò sia necessario a supporto delle proprie operazioni.
La possibilità di esternalizzazione è tuttavia distinta in base alla natura dell’attività. Le attività comprese negli ATM/ANS che rientrano nella definizione dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139 e per le quali si applicano i requisiti specifici degli allegati da III a XIII devono essere affidate esclusivamente a organizzazioni che:
- siano titolari di un certificato contenente i pertinenti termini di approvazione; oppure
- abbiano presentato una dichiarazione, quando previsto.
La disciplina opera fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803. Il considerando 5 chiarisce che l’obiettivo è impedire che attività essenziali rientranti nella definizione del servizio fornito da un fornitore certificato siano svolte da organizzazioni non certificate.
Attività ausiliarie affidabili a soggetti non certificati
Le attività ausiliarie possono essere appaltate anche a organizzazioni che non possiedono un certificato e non hanno presentato una dichiarazione. Questa possibilità è ammessa soltanto se il fornitore di servizi ha accertato che gli eventuali effetti dell’esternalizzazione sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti in modo efficace.
Il fornitore di servizi mantiene inoltre un obbligo di controllo continuativo, dovendo monitorare periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate. Ne deriva che l’affidamento a un’organizzazione non certificata non esonera il fornitore da una verifica periodica dell’attività e dei suoi effetti sulla sicurezza e sulla continuità dei servizi.
Uso di personale e attrezzature di organizzazioni esterne
Il nuovo punto ATM/ANS.OR.B.016 disciplina una fattispecie distinta dall’appalto di attività: l’utilizzo, da parte del fornitore di servizi, di personale o attrezzature messi a disposizione da un’organizzazione esterna.
In tale situazione il fornitore deve assicurare cumulativamente che:
- il personale e le attrezzature siano pienamente integrati nel proprio sistema funzionale e gestionale;
- sia mantenuto il controllo operativo;
- la responsabilità dell’attività rimanga interamente a carico del fornitore di servizi;
- sia concluso un contratto formale con l’organizzazione che fornisce le risorse.
La disciplina conferma quindi che il ricorso a risorse esterne non trasferisce la responsabilità regolamentare e operativa dal fornitore di servizi all’organizzazione esterna. Il fornitore deve mantenere il governo effettivo delle risorse utilizzate e formalizzare il rapporto contrattuale.
Obblighi organizzativi e contrattuali per i fornitori
Per i fornitori di servizi, le modifiche comportano la necessità di verificare la qualificazione dell’organizzazione esterna prima dell’affidamento e di distinguere tra attività soggette ai requisiti specifici ATM/ANS e attività ausiliarie. La documentazione interna e contrattuale dovrebbe riflettere tale distinzione, nonché i meccanismi di monitoraggio periodico richiesti dal punto ATM/ANS.OR.B.015, lettera e).
Quando vengono utilizzati personale o attrezzature esterni, il contratto formale deve inserirsi in un assetto nel quale restino chiaramente individuati l’integrazione nel sistema del fornitore, il controllo operativo e la responsabilità del fornitore per l’attività interessata.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373
L’articolo 1 prevede due interventi principali:
- sostituzione dell’articolo 2, punto 1, con il rinvio alle definizioni dei regolamenti (UE) 2024/2803 e (UE) 2018/1139;
- modifica degli allegati I e III, mediante l’introduzione della definizione di attività ausiliarie, la sostituzione del punto ATM/ANS.OR.B.015 e l’inserimento del punto ATM/ANS.OR.B.016.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché è un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Il regolamento è stato adottato l’11 settembre 2026 e pubblicato nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 settembre 2026.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni applicabili
L’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/373 viene sostituito mediante il rinvio alle definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2803 e nell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139.
Definizione di attività ausiliarie
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/373 viene inserita la definizione di attività ausiliarie: attività che supportano o consentono la fornitura di ATM/ANS e che non rientrano nella definizione di cui all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139 oppure non sono soggette ai requisiti specifici degli allegati da III a XIII del regolamento (UE) 2017/373.
Affidamento di attività ATM/ANS a organizzazioni certificate
Il nuovo punto ATM/ANS.OR.B.015, lettera b), stabilisce che le attività comprese negli ATM/ANS rientranti nell’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1139 e soggette ai requisiti specifici degli allegati da III a XIII possono essere appaltate esclusivamente a organizzazioni titolari di un certificato con i pertinenti termini di approvazione oppure che abbiano presentato una dichiarazione, secondo i casi. Resta salvo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803.
Affidamento di attività ausiliarie
Le attività ausiliarie possono essere appaltate a organizzazioni prive di certificato e che non abbiano presentato una dichiarazione, ma soltanto quando sia accertato che gli eventuali effetti sulla fornitura dei servizi possono essere gestiti efficacemente. Il fornitore di servizi deve monitorare periodicamente l’esecuzione delle attività appaltate.
Uso di personale e attrezzature di organizzazioni esterne
Il nuovo punto ATM/ANS.OR.B.016 impone al fornitore di servizi di integrare pienamente nel proprio sistema funzionale e gestionale il personale e le attrezzature forniti da un’organizzazione esterna, mantenendo il controllo operativo, conservando integralmente la responsabilità dell’attività e concludendo un contratto formale con l’organizzazione interessata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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