Regolamento (UE) 2026/2094
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2094 della Commissione, del 11 settembre 2026, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi territoriali delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree infette previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche tengono conto di nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Finlandia e Polonia e in suini detenuti in Ungheria e Polonia, con conseguente riclassificazione o ridefinizione dei confini delle zone interessate. Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594 sono integralmente sostituiti dal testo riportato nell'allegato del regolamento.
Modifica delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette per la peste suina africana in Finlandia, Ungheria e Polonia, con sostituzione degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Ambito di applicazione
Si applica direttamente in tutti gli Stati membri e riguarda le autorità competenti, gli operatori della filiera suinicola, i detentori e movimentatori di suini e prodotti connessi, nonché le attività interessate dalle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. Il regolamento aggiorna territorialmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con elenchi dettagliati di zone soggette a restrizioni I, II e III e di aree istituite come zone infette. L'allegato I comprende numerose aree di diversi Stati membri, tra cui l'Italia; l'intervento motivato dai nuovi focolai riguarda specificamente Finlandia, Ungheria e Polonia. Il testo non prevede esclusioni soggettive generali né un termine autonomo di cessazione, rinviando alla disciplina del regolamento (UE) 2023/594.
Modifica delle zone di restrizione per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2094 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. L'intervento è adottato in un contesto epidemiologico dinamico e urgente, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e adeguare la delimitazione geografica delle zone alle nuove notifiche di focolai.
Finalità e contesto normativo
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere gravemente sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti, sulla movimentazione intraunionale e sulle esportazioni verso Paesi terzi. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede, in caso di conferma di una malattia di categoria A negli animali selvatici, l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimentazione degli animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. Il regolamento (UE) 2023/594 disciplina invece l'inserimento a livello dell'Unione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette, comprese le zone di protezione e sorveglianza.
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- L'allegato I riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III.
- L'allegato II riguarda le aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza.
- Gli elenchi sono articolati per Stato membro e contengono delimitazioni territoriali dettagliate, spesso basate su comuni, distretti, unità amministrative, strade, autostrade, ferrovie, fiumi, confini comunali e particelle o unità di gestione faunistica.
Aggiornamenti in Finlandia
La Finlandia ha notificato ulteriori focolai di peste suina africana in suini selvatici nella zona infetta della regione di Kymenlaakso e ha confermato l'attuazione delle misure previste per le zone infette ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687.
In conseguenza della situazione epidemiologica:
- l'area di Kymenlaakso precedentemente elencata nell'allegato II, parte A, è soppressa dall'elenco delle zone infette;
- la medesima area è inserita nell'allegato I tra le zone soggette a restrizioni I e II;
- sono ridefiniti i confini delle zone soggette a restrizioni I e II;
- un'ulteriore area di Kymenlaakso, interessata da un focolaio rilevato nell'agosto 2026 e precedentemente non elencata, è inserita come zona soggetta a restrizioni II;
- l'inserimento è effettuato anche per garantire la continuità territoriale delle zone.
L'allegato I, parte I, include in Finlandia specifiche porzioni delle maakunta di Uusimaa, Kymenlaakso ed Etelä-Karjala come zone soggette a restrizioni I. La parte II include ulteriori comuni e porzioni territoriali di Kymenlaakso, tra cui Virolahti, Miehikkälä, Kotka, Hamina e Pyhtää, nonché aree delimitate da linee ferroviarie, strade e altri confini geografici.
Aggiornamenti in Ungheria
Nell'agosto 2026 è stato rilevato un focolaio in un suino detenuto nella contea di Baranya, in un'area già classificata come zona soggetta a restrizioni II.
Il regolamento stabilisce che:
- l'area interessata è riclassificata come zona soggetta a restrizioni III;
- sono ridefiniti i confini delle zone soggette a restrizioni II e III;
- l'allegato I riporta le unità di gestione faunistica e le porzioni territoriali interessate, suddivise tra zone I, II e III.
Le zone ungheresi sono identificate principalmente mediante codici delle unità di gestione faunistica e, in alcuni casi, mediante territori comunali o porzioni di tali unità. Le delimitazioni riguardano, tra gli altri, i territori di Baranya, Békés, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy e Tolna.
Aggiornamenti in Polonia
La Polonia ha notificato nuovi focolai sia in suini detenuti sia in suini selvatici.
Per i suini detenuti:
- un focolaio nell'agosto 2026 nella regione Cuiavia-Pomerania, in un'area precedentemente classificata come zona I, determina la riclassificazione dell'area come zona III;
- sono ridefiniti i confini delle zone I e III interessate.
Per i suini selvatici:
- due focolai nelle regioni della Precarpazia e della Pomerania occidentale, in aree classificate come zona II e vicine a zone I, determinano l'estensione della classificazione in zona II e la ridefinizione dei confini delle zone I e II;
- un ulteriore focolaio nella regione della Precarpazia, in un'area precedentemente classificata come zona I, determina la riclassificazione dell'area come zona II;
- gli aggiornamenti sono diretti a tenere conto del maggiore livello di rischio e a garantire una delimitazione territoriale coerente.
L'allegato I contiene elenchi molto estesi di aree polacche, suddivise per voivodato e distretto, con delimitazioni mediante comuni, linee stradali, linee ferroviarie, confini di località e porzioni di distretti. Le principali aree interessate dagli aggiornamenti epidemiologici comprendono, tra le altre, Cuiavia-Pomerania, Precarpazia e Pomerania occidentale.
Criteri scientifici e territoriali
La delimitazione delle zone soggette a restrizioni deve riflettere:
- la situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- la situazione epidemiologica complessiva nello Stato membro;
- il livello di rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana;
- i principi e criteri scientifici concordati per la definizione geografica delle zone;
- gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nell'Unione;
- le norme internazionali contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
- le motivazioni e le informazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
Il regolamento sottolinea che, data la natura dinamica dell'epidemia, nella definizione delle nuove zone devono essere considerate anche le condizioni epidemiologiche delle aree circostanti i focolai.
Elenchi territoriali aggiornati
L'allegato I sostitutivo contiene tre parti:
- la parte I, relativa alle zone soggette a restrizioni I;
- la parte II, relativa alle zone soggette a restrizioni II;
- la parte III, relativa alle zone soggette a restrizioni III.
Sono elencate aree di numerosi Stati membri, tra cui Finlandia, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna, Lituania, Bulgaria e Romania. Per l'Italia, il testo individua zone I, II e III in numerosi comuni e porzioni territoriali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.
La presenza dell'Italia nell'allegato I significa che le aree indicate restano soggette al regime unionale di restrizioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il regolamento in esame, tuttavia, motiva le modifiche epidemiologiche specifiche principalmente con riferimento a Finlandia, Ungheria e Polonia.
Allegato II e zone infette
L'allegato II, parte A, riguarda le aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne.
Per la Finlandia, il nuovo testo stabilisce che tutte le aree istituite come zona infetta ai sensi dell'articolo 1 sono elencate nell'allegato I, parti I e II. Il testo non indica una data calendariale autonoma di cessazione, ma collega il termine ultimo di applicazione alla permanenza delle aree negli elenchi dell'allegato I.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo pubblicato il 15 settembre 2026, entra in vigore il 16 settembre 2026.
Il regolamento:
- è obbligatorio in tutti i suoi elementi;
- è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro;
- non richiede atti nazionali di recepimento;
- produce effetti immediati sull'individuazione territoriale delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette.
Per gli operatori, i detentori e i soggetti coinvolti nella movimentazione di suini o prodotti connessi, l'aggiornamento degli allegati impone di verificare la localizzazione concreta dell'azienda, dell'unità produttiva, del luogo di origine e di destinazione rispetto alle nuove delimitazioni territoriali prima di effettuare operazioni soggette alla disciplina unionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Mira ad adeguare le misure territoriali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica aggiornata dell'Unione.
Sostituzione degli allegati I e II
L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'allegato I contiene le zone soggette a restrizioni I, II e III; l'allegato II contiene le aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e sorveglianza.
Aggiornamenti territoriali in Finlandia
L'area della regione di Kymenlaakso precedentemente elencata nell'allegato II, parte A, come zona infetta è soppressa da tale elenco e ricompresa nell'allegato I tra le zone soggette a restrizioni I e II, con ridefinizione dei confini. Un ulteriore focolaio rilevato nell'agosto 2026 in un'area non precedentemente elencata comporta l'inserimento della relativa area tra le zone soggette a restrizioni II e l'adeguamento dei confini delle zone I e II.
Aggiornamenti territoriali in Ungheria
A seguito di un focolaio dell'agosto 2026 in suini detenuti nella contea di Baranya, un'area precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni II è riclassificata come zona soggetta a restrizioni III, con ridefinizione dei confini delle zone II e III.
Aggiornamenti territoriali in Polonia
Un focolaio dell'agosto 2026 in suini detenuti nella regione Cuiavia-Pomerania comporta la riclassificazione dell'area da zona I a zona III e la ridefinizione dei confini. Nuovi focolai in suini selvatici nelle regioni della Precarpazia e della Pomerania occidentale comportano la riclassificazione di aree da zona I a zona II e l'adeguamento dei confini delle zone I e II.
Criteri di delimitazione delle zone
Le modifiche si basano sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, sulle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Elenco delle zone soggette a restrizioni
L'allegato I aggiornato elenca dettagliatamente, per Stato membro, le zone I, II e III. Sono comprese aree in Finlandia, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Spagna e Lituania, con delimitazioni mediante comuni, distretti, particelle, strade, ferrovie, fiumi e altri confini territoriali.
Aree infette in Finlandia
L'allegato II, parte A, stabilisce che le aree istituite come zona infetta in Finlandia ai sensi dell'articolo 1 sono tutte elencate nell'allegato I, parti I e II. Per tali aree il termine ultimo di applicazione indicato è collegato alla permanenza nell'allegato I.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La pubblicazione è del 15 settembre 2026, pertanto l'entrata in vigore è il 16 settembre 2026.
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