Cassazione Penale, Sentenza n. 09105/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per alcuni versamenti effettuati dalla societa' fallita P.S.M. Aeraulica s.r.l. alla societa' Prezza Impianti s.n.c.. Contestava la qualificazione come distrazione fraudolenta: sosteneva che le due societa' costituivano un microgruppo imprenditoriale e che i trasferimenti fossero finanziamenti infragruppo volti a sostenere la continuita' aziendale, ossia operazioni interne al gruppo che avrebbero creato un credito per la fallita; deduceva violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e degli artt. 42 e 43 c.p. Inoltre deduceva violazione dell'art. 533 c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sul criterio del oltre ogni ragionevole dubbio in relazione all'inesistenza del dolo di bancarotta patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che P.S.M. Aeraulica s.r.l. era soggetto giuridico autonomo rispetto a Prezza Impianti e che i versamenti effettuati avevano diminuito la garanzia patrimoniale dei creditori della s.r.l., essendo le somme al momento del fallimento fuoriuscite dal patrimonio della fallita e utilizzate per finanziare la s.n.c. in operazioni estranee all'oggetto sociale. Ha ritenuto irrilevante la mera possibilita' di escutere il credito verso la s.n.c. quale rimedio successivo, posto che alla dichiarazione di fallimento i creditori non avevano la disponibilita' delle somme. Ha altresi' osservato che non risultava provata l'esistenza di un gruppo la cui gestione avesse prodotto un vantaggio compensativo per la fallita; anche se fosse esistito il gruppo, la mancata dimostrazione di un vantaggio idoneo a compensare l'effetto negativo sul patrimonio della s.r.l. non elide la natura distrattiva. Il motivo relativo all'art. 533 c.p.p. e' stato dichiarato inammissibile per carattere generico e perche' in Cassazione non e' consentito rimettere in discussione le valutazioni di merito se non quando sussista manifesta illogicita' della motivazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 216 e 223 legge fallimentare
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che i trasferimenti non costituivano distrazioni ma finanziamenti infragruppo; la Cassazione interpreta le norme in senso tale da riconoscere la punibilita' della distrazione quando le somme siano state sottratte al patrimonio della fallita riducendo la garanzia dei creditori, salvo che non sia dimostrato un vantaggio concreto e idoneo a compensare l'operazione.
art. 42 c.p.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione sul dolo; la Corte delibera sul fatto che il dolo di bancarotta per distrazione e' generico e consiste nella consapevole destinazione del patrimonio a finalita' diverse rispetto a quelle dell'impresa.
art. 43 c.p.
Richiamato dalla ricorrente in connessione con la responsabilita' soggettiva; la Corte richiama i criteri generali sulla colpa e sul dolo nella loro applicazione al reato fallimentare, confermando la sussistenza del dolo generico nel caso concreto.
art. 533 c.p.p.
Invocato dalla ricorrente sul punto della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ricorda che tale canone e' criterio di valutazione proprio del giudice di merito e non puo' essere usato in sede di legittimita' per rinnovare la valutazione delle prove, salvo che emerga una manifesta illogicita' della motivazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e
Norma richiamata dalla giurisprudenza citata per delimitare i limiti della censura di motivazione in Cassazione; la Corte indica che il riesame probatorio e' vietato salvo i casi espressi dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Applicata per infliggere alla ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La qualita' di societa' distinta tra due imprese e la fuoriuscita di somme dal patrimonio della societa' fallita costituiscono elementi rilevanti per configurare la bancarotta per distrazione: il trasferimento e' penalmente rilevante se riduce la garanzia patrimoniale dei creditori e non e' giustificato da una causale inerente all'attivita' sociale.
- La circostanza che societa' collegate o un gruppo imprenditoriale ricevano trasferimenti non esclude automaticamente la responsabilita' penale: e' necessario dimostrare un vantaggio concreto e idoneo a compensare l'effetto negativo sul patrimonio della societa' fallita per escludere la natura distrattiva.
- La possibilita' per la societa' fallita di agire successivamente per il recupero del credito verso la beneficiaria non annulla il danno subito dai creditori all'atto del fallimento, se le somme non risultano disponibili al momento della dichiarazione di fallimento.
- In sede di cassazione non e' consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove del giudice di merito con argomentazioni generiche sul criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; tutele sulla valutazione probatoria valgono solo se sussiste manifesta illogicita' o un vizio di diritto specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
- Il dolo nel reato di bancarotta per distrazione e' di natura generica: e' sufficiente la consapevole destinazione dei beni societari a finalita' estranee all'impresa, e puo' essere desunto anche da dichiarazioni dell'imputato e dalla concordanza degli atti con tale finalita'.
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