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Sentenza

Sentenza n. 1546/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 2980/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 23574/2020, pubblicata in data 31/03/2022, notificata in data 16/05/2022, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202508972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2980/2022, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2980/2022, pubblicata il 31 marzo 2022, notificata in forma esecutiva al Ministero il 16 maggio 2022 e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, evidenziando che non era intervenuto alcun pagamento solutorio. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 3 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della decisione posta in esecuzione sia l'inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente professionalmente idoneo, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Ha inoltre riconosciuto gli ulteriori interessi legali maturandi dal deposito della sentenza fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive, condannando il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e prevedere l'applicazione della penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamata quale ulteriore disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente

    I crediti liquidi ed esigibili oggetto del giudicato producono ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza di ottemperanza fino al soddisfo.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una decisione passata in giudicato e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 è decorso, il creditore può ottenere tutela mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della decisione e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione entro un termine prestabilito e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore fase sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla riserva di applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. qualora l'inadempimento persista anche dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e di quello ulteriore assegnato al commissario.
  • I crediti liquidi ed esigibili risultanti dal giudicato producono interessi legali fino al pagamento effettivo, compresi gli interessi maturati dal deposito della sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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