Cassazione Penale, Sentenza n. 09928/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza di assoluzione per il reato di sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), articolando due motivi: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto l'assenza dell'elemento soggettivo sulla base della mancata annotazione del vincolo nei pubblici registri nonostante il veicolo fosse stato sequestrato contestualmente alla contestazione e il Matarrese fosse stato nominato custode; (2) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che la mancanza di annotazione nei registri pubblici escludesse la sottrazione, facendo della comunicazione al PRA un elemento costitutivo del reato quando invece è solo un adempimento di pubblicità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato il rimedio come ricorso ordinario ex artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p. e ha accolto entrambi i motivi: ha censurato la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto l'assenza della consapevolezza del vincolo a causa della mancata annotazione nei pubblici registri, osservando che il veicolo era stato sequestrato contestualmente alla contestazione, che l'imputato era stato nominato custode e che era stato destinatario della notifica del provvedimento di confisca prima della vendita; ha affermato che l'omessa comunicazione al PRA prevista dall'art. 213, comma 10-bis C.d.S. è solo un adempimento di pubblicità legale e non elemento costitutivo dell'art. 334 c.p.; ha escluso che ricorra la fattispecie di cui all'art. 213, comma 8 C.d.S. (sanzione amministrativa) quando la sottrazione non si realizza mediante circolazione ma mediante atti diversi quali la vendita; ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 334 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 334 c.p. nel senso che la sottrazione è integrata quando l'agente, consapevole del vincolo, ostacola o rende difficoltoso il compimento degli atti successivi della procedura (es. confisca o acquisizione all'erario). L'annotazione nei pubblici registri non è elemento costitutivo del reato.
art. 193 Codice della strada
Norma contestata che ha dato luogo al sequestro amministrativo del veicolo; il fatto illecito al codice della strada è la circostanza fattuale che ha determinato il sequestro del bene.
art. 213 Codice della strada, comma 10-bis
"disposizione, peraltro, introdotta con decreto-legge 10/09/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 09/11/2021, in epoca successiva ai fatti contestati a Matarrese"
La comunicazione al PRA prevista da questa norma è un adempimento di pubblicità volto a rendere opponibile il vincolo ai terzi; la sua omissione non impedisce la configurazione del reato di sottrazione quando l'imputato è consapevole del vincolo e compie atti che ostacolano la procedura.
art. 213 Codice della strada, comma 8
La sanzione prevista riguarda l'ipotesi in cui la sottrazione del veicolo sequestrato si realizzi mediante circolazione: se la sottrazione avviene con modalità diverse (es. vendita), è applicabile l'art. 334 c.p. e non la sola sanzione amministrativa.
art. 606, comma 2 e art. 608 cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato il ricorso come ricorso ordinario previsto da queste norme, essendo la sentenza di assoluzione impugnata non soggetta ad appello dall'Ufficio del pubblico ministero in forza delle modifiche normative richiamate.
art. 569 cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità del ricorso immediato ex art. 569 (che comporterebbe diversa valutazione di ammissibilità del motivo di motivazione), ritenendo invece applicabile la disciplina del ricorso ordinario.
art. 593, comma 2 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114)
La modifica normativa ha reso inappellabile, per l'Ufficio del pubblico ministero, la sentenza di assoluzione per alcuni reati, condizionando la qualificazione del rimedio (ricorso ordinario anziché appello).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso nelle parti iniziali dell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa annotazione del vincolo nei pubblici registri (PRA/Motorizzazione) non esclude automaticamente l'integrazione del reato previsto dall'art. 334 c.p.; tale annotazione è un adempimento di pubblicità e serve a rendere opponibile il vincolo ai terzi.
- Per integrare l'art. 334 c.p. è rilevante la condotta che ostacola o rende difficoltoso il compimento degli atti successivi della procedura (es. vendita del bene sequestrato prima della confisca), insieme alla consapevolezza del vincolo da parte dell'agente.
- Se la sottrazione del veicolo sequestrato si realizza mediante circolazione su strada, può trovare applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S.; se invece la sottrazione avviene con modalità diverse (es. vendita a terzi), è configurabile il reato previsto dall'art. 334 c.p.
- La qualifica del rimedio processuale (ricorso ordinario vs ricorso immediato/appello) è determinata dalla disciplina sull'impugnabilità delle sentenze e dalle modifiche normative; è importante verificare la corretta tipologia di impugnazione per la valutazione di ammissibilità dei motivi.
- La prova della consapevolezza del vincolo (sequestro, nomina a custode, notifica del provvedimento di confisca) è centrale; circostanze fattuali che dimostrano conoscenza del vincolo rendono irrilevante l'assenza di annotazioni nei pubblici registri.
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