Sentenza del 08/03/2019 n. 1328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Redditi di capitale - presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta legittima. L'accertamento nei confronti del socio è quindi ammissibile, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria idonea a dimostrare la mancata distribuzione degli utili. La decisione si pone in continuità con la giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società con ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, generando per questi ultimi redditi di capitale imponibili ai fini IRPEF. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando concretamente che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi di capitale
Gli utili distribuiti ai soci costituiscono redditi di capitale imponibili. In presenza di utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa, tali utili possono essere presuntivamente imputati ai soci.
Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa
La ristrettezza della compagine sociale e i rapporti personali tra i soci consentono di presumere la conoscenza e la distribuzione degli utili extracontabili, purché il contribuente abbia la possibilità di fornire prova contraria.
Massime di principio
- Quando una società con pochi soci subisce un accertamento per ricavi o utili extracontabili, l'Amministrazione finanziaria può presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci e accertare nei loro confronti un reddito di capitale.
- La presunzione non è assoluta: il socio può contestarla dimostrando con elementi concreti che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati oppure sono stati reinvestiti.
- La mera affermazione di non aver ricevuto somme, senza documentazione contabile o finanziaria coerente, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione.
- Per contrastare l'accertamento è opportuno produrre evidenze societarie e finanziarie, come bilanci, delibere, destinazione degli utili, investimenti, movimentazioni bancarie e documentazione relativa all'impiego delle somme.
- La regola opera soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa; la sua applicazione richiede comunque che l'accertamento dell'utile extracontabile societario sia adeguatamente fondato.
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