Sentenza n. 866/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.), emesso dal Questore di Bologna in data 13 agosto 2025 (prot. n. -OMISSIS-), adottato ai sensi dell’art. 6 bis, l. n. 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione alla gara di calcio Bologna – Napoli del 07 aprile 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento DASPO di durata annuale adottato dal Questore di Bologna in relazione alla partita Bologna-Napoli del 7 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo che l'Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che egli fosse privo di titolo di accesso allo stadio, mentre era titolare di un regolare biglietto; che la motivazione fosse generica; che il provvedimento fosse stato adottato e notificato oltre il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento, in violazione dell'art. 2-bis l. n. 241/1990; che non fossero state individuate condotte specifiche a lui ascrivibili, con violazione dei principi di personalità e proporzionalità; che il divieto fosse stato adottato senza attendere la definizione del procedimento penale; e che fosse stato violato l'art. 97 Cost., essendo stato trattato alla stregua di soggetti abusivi privi di titolo. La vicenda riguardava l'identificazione del ricorrente tra i tifosi che, ammassati presso l'accesso al settore ospiti, avrebbero partecipato alla forzatura dei tornelli e al superamento indebito del dispositivo di ingresso, nonostante l'opposizione degli steward, con conseguente intervento della polizia. Il ricorrente sosteneva di avere un biglietto valido e di averlo esibito all'ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto integrato il presupposto della denuncia previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, poiché il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 6-bis, comma 2, della medesima legge, in concorso con altri; per l'adozione del DASPO non era necessaria una condanna, essendo sufficiente la denuncia. Il giudice ha escluso che il provvedimento fosse fondato semplicemente sulla mancanza del biglietto: la contestazione riguardava la partecipazione attiva alla calca e al superamento irregolare dei tornelli, con agevolazione dell'ingresso di persone prive di titolo e creazione di una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La motivazione è stata ritenuta puntuale e completa. L'identificazione del ricorrente risultava dagli atti pubblici dell'Amministrazione, dotati di efficacia probatoria fino a querela di falso, sicché non è stata ravvisata violazione del principio di personalità. Sebbene il possesso del biglietto fosse documentato, non risultava provato il suo utilizzo; il report degli accessi ai tornelli attestava anzi che il titolo non era stato utilizzato. In ogni caso, il mero possesso del biglietto non escludeva la responsabilità per la partecipazione attiva alla calca e alla forzatura dei tornelli. La durata annuale del DASPO è stata ritenuta proporzionata. Il superamento del termine di trenta giorni non ha determinato l'illegittimità del provvedimento, poiché l'art. 2-bis l. n. 241/1990 rileva ai fini risarcitori o indennitari e non incide sulla validità dell'atto; nel caso concreto, inoltre, non era stata proposta una puntuale domanda risarcitoria o indennitaria né era stato allegato uno specifico pregiudizio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989
«coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati [...]»
La denuncia per uno dei reati indicati dalla disposizione è sufficiente per l'adozione del DASPO; non è necessaria una condanna definitiva o non definitiva.
art. 6-bis, comma 2, l. n. 401/1989
«chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto [...] è punito [...]»
La condotta di indebito superamento del dispositivo di ingresso allo stadio costituisce il reato per il quale il ricorrente era stato denunciato e integra il presupposto richiamato per il DASPO.
art. 2-bis l. n. 241/1990
Il superamento del termine procedimentale non determina l'illegittimità del provvedimento, ma rileva eventualmente sul piano risarcitorio o indennitario, previa allegazione e prova del pregiudizio.
art. 97 Cost.
Non è stata ravvisata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, poiché la misura era fondata sulla condotta concretamente ascritta al destinatario e non sulla sola titolarità o meno del biglietto.
art. 110 c.p.
Il richiamo al concorso di persone nel reato fondava, insieme all'art. 6-bis, comma 2, l. n. 401/1989, il deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione del DASPO fondato sull'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, è sufficiente che l'interessato risulti denunciato per uno dei reati indicati dalla disposizione; non occorre attendere l'accertamento definitivo della responsabilità penale né una condanna.
- Il possesso di un valido titolo di ingresso non esclude l'adozione del DASPO quando il titolare partecipi attivamente a una calca finalizzata al superamento irregolare dei tornelli, agevolando l'ingresso di persone prive di titolo e creando una situazione di pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.
- Il provvedimento DASPO è adeguatamente motivato quando individua la condotta concreta attribuita al destinatario, il contesto della manifestazione sportiva, le modalità di partecipazione alla condotta collettiva e il pericolo derivante per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Gli atti pubblici relativi all'identificazione e alla ricostruzione della condotta possono fondare l'imputazione personale del comportamento al destinatario, salva la loro contestazione con querela di falso; il mero possesso del biglietto non è elemento probatorio sufficiente a smentirli.
- Il superamento del termine procedimentale previsto per l'adozione del DASPO non comporta, di per sé, l'illegittimità del provvedimento, poiché il ritardo rileva sul piano risarcitorio o indennitario e richiede una specifica domanda e l'allegazione di un concreto pregiudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →