Sentenza n. 1533/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1209/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 14/05/2025, disponendo in favore della ricorrente l’accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 di euro 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1209/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto 1.000 euro a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1209/2025. La sentenza, ritualmente notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato, aveva condannato l'Amministrazione al pagamento complessivo di 1.000 euro per carta docente. È stato chiesto di ordinare il pagamento, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e di porre le spese del giudizio a carico del Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, dedotti eventuali importi già versati, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese collegate al provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e degli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione dell'importo dovuto e agli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento prima dell'avvio del recupero coattivo; decorso tale termine, l'azione di ottemperanza è procedibile.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La quantificazione degli interessi e degli accessori deve essere effettuata secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili, senza che i conteggi della parte creditrice siano di per sé vincolanti.
art. 1283 c.c.
Rileva, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di interessi, per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina l'onere relativo al contributo unificato, posto a carico dell'Amministrazione nei limiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto e la sua esatta consistenza derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione; capitale residuo, interessi e accessori devono essere ricalcolati secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può promuovere l'esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività svolta in ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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