Sentenza n. 12755/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del -OMISSIS-, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.5.2026: per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento del -OMISSIS-, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare; - della graduatoria di merito del concorso di cui al Decreto n. n.-OMISSIS-di prot. del 4.4.2026, a firma del Comandate Generale p.t. dei Carabinieri inerente la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei. - di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso, anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievi carabinieri, con conseguente mancata inclusione nella graduatoria di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo aveva dichiarato non idoneo al concorso pubblico per esami e titoli per 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche i verbali di valutazione psico-fisica, la graduatoria di merito nella parte in cui non lo includeva e gli ulteriori atti connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specifici vizi di legittimità articolati dal ricorrente, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di rinuncia presentata il 2 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di “rinuncia” presentata dal ricorrente evidenziasse con chiarezza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, senza esaminare la legittimità del giudizio di non idoneità, dei verbali e della graduatoria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito processuale in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sopravvenuta carenza di interesse, chiaramente desumibile dalla dichiarazione della parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una dichiarazione della parte ricorrente evidenzia con chiarezza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal contenuto complessivo della dichiarazione della parte, anche quando essa sia formalmente qualificata come “rinuncia”, purché il suo significato processuale sia chiaro.
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