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Ordinanza

Ordinanza n. 880/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202601253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 1.198 allievi marescialli della Guardia di finanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma nell'ambito della controversia relativa alla sua esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico 2025/2026. Le censure riguardavano, in particolare, la valutazione concorsuale espressa dalla commissione mediante voto numerico e l'illegittimità dell'esclusione. In sede cautelare è stato inoltre dedotto il periculum in mora, individuato nell'imminente avvio del corso di formazione e nella perdita definitiva dell'opportunità di accesso alla carriera militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. A un esame sommario, ha ritenuto non assistito da adeguato fumus boni iuris l'appello, considerando l'elevata discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il voto numerico è, di regola, sufficiente a esprimere la valutazione di una prova, purché la commissione abbia preventivamente fissato criteri di massima idonei a consentire il controllo successivo sull'omogeneità delle valutazioni e sulla gradualità dei giudizi. Ha inoltre ritenuto non sufficientemente comprovato il periculum in mora prospettato, relativo all'avvio del corso di formazione e al pregiudizio irreversibile per l'accesso alla carriera militare. L'ordinanza cautelare di rigetto del TAR è quindi rimasta ferma. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali le commissioni giudicatrici dispongono di un elevato margine di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale entro i limiti propri del controllo sulle valutazioni concorsuali.
  • Il voto numerico costituisce una modalità sufficiente di motivazione della valutazione di una prova concorsuale quando la commissione abbia preventivamente fissato criteri di massima idonei a consentire di verificare successivamente l'omogeneità delle valutazioni e la gradualità dei giudizi espressi.
  • In sede cautelare l'appello può essere respinto quando, all'esame sommario proprio della fase, non emerga con adeguata evidenza il fumus boni iuris delle censure e non risultino sufficientemente comprovati i profili di periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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