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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04939/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per concorso in estorsione. Un ricorrente contestava, con un primo motivo, la tenuta della motivazione sulla propria partecipazione al reato, sostenendo che il contributo causale e l'elemento psicologico non fossero stati adeguatamente dimostrati; deduceva inoltre, con un secondo motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché truffa. L'altra ricorrente proponeva un unico motivo, anch'esso diretto a ottenere la riqualificazione del fatto in truffa ex art. 640 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo del primo ricorso non consentito perché sostanzialmente riproduttivo di censure già dedotte in appello e già disattese, quindi aspecifico. Quanto al tema della qualificazione giuridica, ha richiamato il criterio distintivo tra truffa ed estorsione: vi è truffa quando il male prospettato è solo eventuale e non direttamente imputabile all'agente, con induzione in errore della vittima; vi è estorsione quando il male è prospettato come certo e realizzabile dall'agente o da terzi su sua iniziativa, così da porre la vittima davanti all'alternativa di pagare o subire il male minacciato. Applicando tale criterio, la Corte ha rilevato che nella vicenda concreta gli imputati avevano prospettato ritorsioni da parte di sedicenti malviventi di Catania o della stessa ricorrente che si diceva capace di magia nera, al fine di ottenere ulteriori somme di denaro, in un contesto percepito dalle vittime come reale e coercitivo; pertanto non ricorreva una induzione in errore ma una costrizione tipica dell'estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per concorso in estorsione. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ritenendo i motivi proposti non specifici nella parte già esaminata in appello e infondati nel tentativo di riqualificazione del fatto in truffa, perché la condotta descritta integra una minaccia costrittiva e non un inganno.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    "il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione"

    La truffa ricorre solo quando il male prospettato è eventuale e non proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, determinando la vittima a una prestazione per errore; se invece il male è indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, la fattispecie è estorsione.

  • art. 629 c.p.

    Norma implicita di riferimento per la qualificazione del fatto come estorsione, nella forma del costringere taluno a fare o omettere qualcosa mediante minaccia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di censure già dedotte in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata della sentenza impugnata.
  • La distinzione tra truffa ed estorsione, nei casi in cui la pressione sulla vittima passi attraverso la prospettazione di un male, dipende dal modo in cui la minaccia incide sulla volontà della persona offesa: se il male è solo paventato come eventuale e non riferibile all'agente, la vittima è tratta in errore; se il male è prospettato come certo, immediatamente realizzabile e riconducibile all'agente o a terzi da lui evocati, la vittima è coartata e si configura l'estorsione.
  • Non vi è riqualificazione in truffa quando la condotta degli agenti, valutata nel suo complesso, pone la vittima di fronte a una alternativa secca tra il pagamento e la soggezione alle conseguenze minacciate, senza che vi sia un vero e proprio affidamento in un falso rappresentazione del reale.
  • Ai fini del concorso nel reato, il contributo causale e la consapevole partecipazione all'attività criminosa possono essere desunti anche da elementi indiretti, come l'intestazione di utenze utilizzate nei contatti con le vittime, la gestione di beni provento dell'attività illecita e le intercettazioni telefoniche.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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