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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela del bando, degli atti della procedura concorsuale e della graduatoria finale per la copertura di un posto dirigenziale di Comandante della Polizia Locale provinciale, nonché atti presupposti e diniego di collaborazione interistituzionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determina dirigenziale con cui la Provincia di Cosenza ha disposto in autotutela l’annullamento della precedente determinazione di indizione del concorso, del bando, degli atti connessi e della graduatoria finale relativa alla copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, la disposizione presidenziale di modifica dell’organizzazione burocratica dell’ente, il DUP 2026-2028, una disposizione del Regolamento di Polizia Provinciale sui requisiti psicofisici e attitudinali e il diniego opposto dalla Provincia a una richiesta della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dalla fase cautelare emergono, in particolare, contestazioni riferite alla soppressione o mancata copertura del posto dirigenziale, alla ritenuta insussistenza di una funzione fondamentale provinciale in materia di polizia locale, alla situazione finanziaria dell’ente e all’esercizio del potere di annullamento in autotutela. Il pregiudizio cautelare prospettato consisteva nella possibilità che la Città Metropolitana di Reggio Calabria avviasse procedure di mobilità o bandisse un nuovo concorso, con perdita della chance di assunzione del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, insussistente un pregiudizio attuale e concreto. Il danno prospettato, consistente nella mera possibilità futura che la Città Metropolitana di Reggio Calabria avviasse procedure di mobilità o bandisse un nuovo concorso, è stato qualificato come ipotetico e futuro e, allo stato, non suscettibile di tutela cautelare. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’interesse pubblico alla copertura della posizione dirigenziale era stato adeguatamente ponderato dalla Provincia nell’esercizio dell’autotutela, anche mediante conformazione a un parere non vincolante dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica e in considerazione dell’esigenza di evitare possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché la valutazione era limitata al solo periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il rigetto è dipeso dall’assenza di un pregiudizio attuale, concreto e non meramente ipotetico.

  • art. 97 Cost.

    economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione

    Il riferimento emerge dagli atti amministrativi richiamati nel ricorso, che giustificavano la revisione organizzativa e il contenimento della spesa con esigenze di economicità e buon andamento.

  • art. 243-bis TUEL

    piano di riequilibrio finanziario pluriennale

    È richiamato nel DUP quale elemento della situazione finanziaria strutturalmente deficitaria della Provincia e quale presupposto delle misure di contenimento della spesa.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere accordata per prevenire un pregiudizio meramente ipotetico e futuro: il periculum in mora deve consistere in un danno attuale, concreto e suscettibile di essere neutralizzato mediante la misura richiesta.
  • La mera possibilità che, nelle more del giudizio di merito, un’amministrazione avvii una procedura di mobilità o bandisca un nuovo concorso non dimostra, di per sé, un pregiudizio cautelabile alla chance di assunzione.
  • Nella fase cautelare il giudice può considerare, ai fini della ponderazione degli interessi, che l’amministrazione abbia adeguatamente valutato l’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’autotutela e abbia agito anche per evitare possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiordino e organizzazione della PATutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoAutotutela decisoria

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