Corte di giustizia, Sentenza C-326/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019. — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) contro X e Y, X e Y contro Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) contro Z. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Omissioni nelle carte di circolazione – Mutuo riconoscimento – Direttiva 2007/46/CE – Veicoli costruiti prima dell’armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell’Unione europea – Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo. — Causa C-326/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la direttiva sui documenti di immatricolazione si applica anche a veicoli molto anteriori all’armonizzazione tecnica del 2009. Il riconoscimento della carta di circolazione estera non è però assoluto: può essere rifiutato quando il documento, per omissioni o incongruenze, non consenta l’identificazione del veicolo. Per i veicoli usati già immatricolati, il regime dell’omologazione individuale della direttiva 2007/46 non opera; resta però possibile un controllo tecnico preliminare se vi sono indizi di rischio per la sicurezza stradale.
Rinvio pregiudiziale su riconoscimento delle carte di circolazione estere e possibilità di controllo tecnico in occasione della nuova immatricolazione di veicoli usati, anche se fabbricati prima del 29 aprile 2009 e modificati nel tempo.
La questione giuridica
Se la direttiva 1999/37/CE si applichi ai documenti di immatricolazione relativi a veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009; se, in caso di veicoli composti da parti di epoca diversa, rilevi la data di fabbricazione originaria o quella delle modifiche sostanziali; se il riconoscimento della carta di circolazione possa essere negato quando mancano alcuni dati obbligatori ma facilmente reperibili; e se, per un veicolo usato già immatricolato in un altro Stato membro, l’autorità dello Stato di nuova immatricolazione possa sottoporlo a controllo tecnico ai sensi della direttiva 2007/46/CE o, in alternativa, ai sensi della direttiva 2009/40/CE.
Principio di diritto
La direttiva 1999/37 si applica anche alle carte di circolazione rilasciate per veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009; il riferimento alla definizione di "veicolo" contenuta nella direttiva 2007/46 non trasforma tali veicoli in veicoli nuovi soggetti ai requisiti tecnici di quest’ultima. Le autorità dello Stato membro di nuova immatricolazione devono, in linea di principio, riconoscere la carta di circolazione rilasciata da un altro Stato membro, ma possono negarne il riconoscimento se i dati obbligatori omessi o inesatti impediscono l’identificazione del veicolo. L’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46 non si applica ai veicoli usati già immatricolati; tuttavia, se emergono indizi concreti di rischio per la sicurezza stradale, l’autorità può richiedere un controllo prima dell’immatricolazione sulla base dell’articolo 5, lettera a), della direttiva 2009/40.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/37/CE
- Direttiva 2007/46/CE
- Direttiva 2009/40/CE
- Direttiva 70/156/CEE
Riconoscimento delle carte di circolazione e controlli tecnici per veicoli usati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in una controversia relativa al rifiuto della RDW di immatricolare nei Paesi Bassi alcuni veicoli già immatricolati in altri Stati membri. I veicoli erano storici e avevano subito modifiche sostanziali; il nodo interpretativo era il rapporto tra la direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione e la direttiva 2007/46/CE sul quadro di omologazione dei veicoli.
Fatti e procedimento principale
X e Y, da un lato, e Z, dall’altro, avevano chiesto la prima immatricolazione nei Paesi Bassi di due veicoli: una Bentley del 1950 e un’Alvis del 1938. La RDW aveva respinto le domande ritenendo che i veicoli, per le modifiche intervenute, non soddisfacessero i requisiti tecnici della direttiva 2007/46 e che, comunque, le carte di circolazione estere non dovessero essere riconosciute perché incomplete o non idonee a identificare il veicolo.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 1999/37/CE, in specie gli articoli 2, 3, 4 e 8;
- la direttiva 2007/46/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 24, 26, 48 e 49;
- la direttiva 2009/40/CE, in particolare gli articoli 1, 3 e 5;
- la direttiva 70/156/CEE, rilevante per la definizione di "veicolo" richiamata dalla direttiva 1999/37.
Prima questione: applicabilità della direttiva 1999/37 a veicoli anteriori al 29 aprile 2009
La Corte afferma che la direttiva 1999/37 si applica anche ai documenti rilasciati all’atto dell’immatricolazione di veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009. Il fatto che la direttiva 2007/46 abbia abrogato la direttiva 70/156 e utilizzi una nuova definizione di veicolo non significa che i veicoli anteriori al 2009 escano dall’ambito della direttiva 1999/37. I requisiti tecnici armonizzati della direttiva 2007/46 valgono infatti per l’omologazione dei veicoli nuovi a decorrere dal 29 aprile 2009, non per i veicoli già immessi in circolazione prima di tale data.
Terza questione: omissioni nella carta di circolazione e obbligo di riconoscimento
La Corte ribadisce il principio del riconoscimento reciproco delle carte di circolazione previsto dall’articolo 4 della direttiva 1999/37: gli Stati membri non dispongono di un margine discrezionale generale per disapplicarlo. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato quando la carta di circolazione presenti omissioni o inesattezze tali da impedire l’identificazione del veicolo. Il punto decisivo non è la mera mancanza formale di qualche dato, ma la circostanza che il documento consenta o meno di identificare il veicolo descritto; se i dati mancanti sono decisivi e i dati inseriti non corrispondono al veicolo, il rifiuto del riconoscimento è legittimo.
Quarta questione: controllo tecnico ai sensi della direttiva 2007/46 o della direttiva 2009/40
L’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46 non si applica ai veicoli usati già immatricolati in uno Stato membro quando essi sono presentati per una nuova immatricolazione in un altro Stato membro sulla base della direttiva 1999/37. La disciplina dell’omologazione individuale riguarda i veicoli nuovi, non i veicoli storici usati oggetto del procedimento principale.
La Corte aggiunge però che, se emergono indizi concreti che il veicolo presenti un rischio per la sicurezza stradale, l’autorità nazionale può richiedere un controllo prima dell’immatricolazione in base all’articolo 5, lettera a), della direttiva 2009/40/CE. Tale verifica non può diventare un controllo generale e sistematico sui veicoli provenienti da altri Stati membri, ma resta possibile in presenza di concrete ragioni di sicurezza.
Decisione
La Corte risponde nel senso che:
- la direttiva 1999/37 si applica ai documenti di immatricolazione di veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009;
- l’autorità dello Stato membro di nuova immatricolazione può negare il riconoscimento della carta di circolazione se questa non consente l’identificazione del veicolo;
- l’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46 non si applica ai veicoli usati già immatricolati;
- resta possibile, in presenza di indizi di rischio, un controllo tecnico preventivo sulla base della direttiva 2009/40.
Principio operativo per gli operatori
Per l’operatore pratico, la sentenza distingue nettamente tra riconoscimento documentale e verifica tecnica: il primo è la regola, il secondo è eccezionale e deve essere giustificato. Nei casi di auto storiche o modificate, l’autorità può richiedere che la carta di circolazione consenta davvero l’identificazione del veicolo, ma non può applicare automaticamente il regime tecnico dei veicoli nuovi previsto dalla direttiva 2007/46.
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