Corte di giustizia, Sentenza C-313/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2019. — George Haswani contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità – Procedura di adattamento del ricorso – Necessità di adattare i motivi e gli argomenti – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Elenco delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente. — Causa C-313/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato irricevibile la seconda domanda di adattamento proposta da George Haswani contro nuovi atti restrittivi adottati dal Consiglio in materia di Siria. La Corte precisa che la necessità di indicare motivi e argomenti adattati dipende dal contenuto e dalle differenze sostanziali tra gli atti impugnati, e non opera in modo automatico. Poiché il Tribunale non aveva verificato se i nuovi atti richiedessero davvero un adattamento dei motivi, la sua decisione è censurata e la causa viene rinviata.
Impugnazione sulla corretta applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale: quando la memoria di adattamento deve contenere motivi e argomenti adattati e se la loro omissione comporti automaticamente l’irricevibilità.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia violato l’articolo 86, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento di procedura dichiarando irricevibile una memoria di adattamento solo perché priva di motivi e argomenti adattati, senza verificare se ciò fosse effettivamente necessario in ragione delle differenze tra gli atti inizialmente impugnati e quelli oggetto dell’adattamento, e senza attivare una previa regolarizzazione.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’articolo 86, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale impone di inserire nella memoria di adattamento motivi e argomenti adattati solo quando ciò sia necessario: se l’atto sopravvenuto è sostanzialmente identico a quello inizialmente impugnato, il ricorrente può implicitamente richiamarsi ai motivi originari. Il Tribunale deve quindi verificare, ai fini della ricevibilità, se le differenze tra i due atti impongano effettivamente un adattamento dei motivi; non può dichiarare irricevibile la memoria di adattamento senza tale verifica, né è tenuto in ogni caso a invitare previamente il ricorrente a regolarizzare la mancata indicazione dei motivi adattati. Poiché nel caso concreto tale controllo non è stato svolto, il punto del dispositivo della sentenza impugnata che aveva dichiarato irricevibile la seconda domanda di adattamento è annullato e la causa è rinviata al Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 263 TFUE
- Decisione 2013/255/PESC
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Decisione (PESC) 2015/837
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/828
- Decisione (PESC) 2015/1836
- Regolamento (UE) 2015/1828
- Decisione (PESC) 2016/850
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/840
Impugnazione sull’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da George Haswani contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile la sua seconda memoria di adattamento in una causa di annullamento relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. Il nodo centrale è la portata dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare quanto all’obbligo di allegare motivi e argomenti adattati quando l’atto impugnato viene sostituito o modificato.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente, industriale siriano e comproprietario della HESCO, era stato inserito nel 2015 negli elenchi connessi alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento n. 36/2012 per il suo supposto legame con il regime siriano e per il beneficio tratto da determinate operazioni commerciali. Egli aveva impugnato tali atti dinanzi al Tribunale e, successivamente, aveva adattato il ricorso prima alla decisione 2015/837 e al regolamento di esecuzione 2015/828.
Nel 2016 il Consiglio ha ulteriormente modificato il regime sanzionatorio con la decisione 2015/1836 e il regolamento 2015/1828, introducendo tra i criteri di inserimento anche la categoria degli «imprenditori di spicco che operano in Siria». Dopo la comunicazione preventiva del Consiglio, il ricorrente ha presentato una seconda memoria di adattamento per impugnare anche gli atti del 27 maggio 2016.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile la seconda domanda di adattamento. Secondo il Tribunale, poiché il contesto normativo e i criteri di inserimento erano cambiati, il ricorrente avrebbe dovuto adattare anche i motivi e gli argomenti della sua impugnazione; la seconda memoria, invece, si limitava a estendere le conclusioni senza indicare nuove censure o elementi di fatto e di diritto adeguati all’evoluzione del quadro normativo.
Censure formulate in impugnazione
Dinanzi alla Corte, Haswani ha sostenuto che il Tribunale aveva commesso tre errori di diritto:
- avrebbe violato l’articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura, perché la mancata produzione di motivi adattati non può essere sanzionata con l’irricevibilità senza previa richiesta di regolarizzazione;
- avrebbe dichiarato irricevibile la memoria senza verificare se il cancelliere avesse invitato alla regolarizzazione;
- avrebbe trascurato il significato dell’inciso «ove occorra» dell’articolo 86, paragrafo 3, lettera b), poiché nel caso concreto l’adattamento dei motivi non sarebbe stato necessario.
Il Consiglio e la Commissione hanno contestato la ricevibilità e la fondatezza dell’impugnazione, sostenendo che la memoria di adattamento lacunosa poteva essere respinta e che il Tribunale disponeva di un certo margine di valutazione.
Interpretazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura
La Corte ricorda che l’articolo 86 disciplina l’adattamento del ricorso quando l’atto inizialmente impugnato è sostituito o modificato da un atto avente il medesimo oggetto. Il paragrafo 3, lettera b), richiede motivi e argomenti adattati solo «ove occorra».
Da tale espressione la Corte deduce che l’obbligo non è automatico: la memoria di adattamento deve contenere nuovi motivi soltanto se vi è effettiva necessità. Questa lettura è coerente con la funzione dei requisiti formali, che servono al contraddittorio e alla buona amministrazione della giustizia, e non sono fini a se stessi.
Verifica richiesta al Tribunale
La Corte afferma che, quando il nuovo atto impugnato con l’adattamento è sostanzialmente identico all’atto inizialmente contestato, oppure differisce solo per aspetti formali, il ricorrente può implicitamente fare riferimento ai motivi già esposti nel ricorso introduttivo. In tale ipotesi, spetta al Tribunale verificare se tra i due atti vi siano differenze sostanziali tali da rendere indispensabile un adattamento dei motivi e degli argomenti.
La Corte precisa inoltre che il Tribunale, in questa verifica, non è tenuto a invitare previamente il ricorrente a regolarizzare l’omessa indicazione di motivi adattati. Diversamente dal caso deciso nella sentenza HX/Consiglio, qui non vi era una questione di ambiguità linguistica o di mera mancanza dell’atto separato, ma di correttezza sostanziale della memoria di adattamento.
Errore del Tribunale e conseguenze
Nel caso concreto, il Tribunale si era limitato a constatare che il quadro normativo era mutato e che i nuovi atti tenevano conto di tale evoluzione, senza esaminare se, sul piano sostanziale, i motivi fatti valere contro gli atti del 2016 fossero diversi da quelli relativi agli atti del 2015. La Corte rileva quindi che il Tribunale non ha svolto la verifica necessaria.
Per questa ragione, la Corte annulla il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata. Tuttavia, poiché il Tribunale non aveva esaminato la questione nel merito e le parti non erano state sentite su questo specifico profilo, la Corte ritiene di non poter decidere definitivamente e rinvia la causa al Tribunale.
Dispositivo
La Corte decide che:
- il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale è annullato;
- la causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea;
- le spese sono riservate.
Principio affermato
L’adattamento del ricorso ex articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale richiede motivi e argomenti adattati soltanto quando ciò sia effettivamente necessario in ragione delle differenze tra l’atto iniziale e l’atto sopravvenuto impugnato. Il Tribunale deve accertare se tali differenze siano sostanziali; solo in caso positivo la mancanza di motivi adattati può giustificare l’irricevibilità della memoria di adattamento.
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