Corte di giustizia, Sentenza C-165/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019. — Morgan Stanley & Co International plc contro Ministre de l'Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo) – Determinazione del prorata di detrazione applicabile – Succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede principale della società – Spese effettuate dalla succursale, destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della casa madre – Spese generali della succursale concorrenti alla realizzazione sia delle proprie operazioni sia di quelle della casa madre. — Causa C-165/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come calcolare il prorata IVA in presenza di una succursale in uno Stato membro e di una casa madre in un altro Stato membro. Ha distinto tra spese imputabili solo alle operazioni della casa madre e spese generali della succursale, stabilendo che il diritto a detrazione dipende dal nesso diretto e immediato con le operazioni imponibili rilevanti. La soluzione tiene conto dell’unità del soggetto passivo, ma evita di includere nel calcolo operazioni prive di collegamento con i beni e servizi acquistati a monte.
IVA e diritto alla detrazione: determinazione del prorata per spese di una succursale utilizzate per operazioni della casa madre estera e per spese generali della succursale
La questione giuridica
Se, ai fini della detrazione dell’IVA assolta da una succursale stabilita in uno Stato membro, le spese destinate esclusivamente alle operazioni della casa madre situata in un altro Stato membro debbano essere assoggettate al prorata della succursale, a quello della casa madre o a un prorata misto; e, in caso di spese generali della succursale che concorrono sia alle operazioni proprie sia a quelle della casa madre, quali operazioni debbano essere considerate nel calcolo del prorata di detrazione.
Principio di diritto
Per le spese sostenute da una succursale in uno Stato membro e destinate esclusivamente alle operazioni della casa madre in un altro Stato membro, il prorata di detrazione va determinato considerando solo le operazioni della casa madre cui tali spese sono direttamente e immediatamente collegate, includendo nel numeratore soltanto le operazioni imponibili che darebbero diritto a detrazione anche se effettuate nello Stato della succursale, mentre nel denominatore vanno considerate tutte e sole tali operazioni della casa madre. Per le spese generali della succursale che partecipano sia alle sue operazioni sia a quelle della casa madre, il prorata si calcola sull’insieme delle operazioni della succursale e della casa madre, con nel numeratore solo le operazioni imponibili di entrambe che darebbero diritto a detrazione nello Stato della succursale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articoli 4, 13, 17 e 19
- Direttiva 2006/112/CE, articoli 9, 137, 168, 169, 173, 174 e 175
IVA e prorata di detrazione per succursale e casa madre in Stati membri diversi
La Corte di giustizia si pronuncia, in sede di rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese, sull’interpretazione delle norme in materia di detrazione IVA applicabili a una succursale stabilita in Francia e alla sua casa madre stabilita nel Regno Unito. La controversia riguarda il trattamento delle spese sostenute dalla succursale per operazioni della casa madre e delle spese generali della succursale che servono sia l’attività propria sia quella della casa madre.
Fatti e procedimento principale
La succursale parigina di Morgan Stanley svolgeva in Francia operazioni bancarie e finanziarie per clienti locali, per le quali aveva optato per l’assoggettamento all’IVA, e forniva anche servizi alla casa madre britannica. In sede di verifiche fiscali, l’amministrazione francese ha contestato la detrazione integrale dell’IVA su due categorie di spese:
- spese destinate esclusivamente alle operazioni della casa madre;
- spese generali concorrenti sia alle operazioni della succursale sia a quelle della casa madre. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo e secondo grado, il Conseil d’État ha sollevato due questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte interpreta sia la Sesta direttiva 77/388/CEE sia la direttiva 2006/112/CE, applicabili ratione temporis ai periodi d’imposta in causa. In particolare sono richiamati:
- articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva;
- articoli 168, 169 e 173-175 della direttiva 2006/112;
- norme sull’opzione per l’imposizione delle operazioni finanziarie: articolo 13, punto C, della Sesta direttiva e articolo 137, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.
Prima questione: spese destinate esclusivamente alle operazioni della casa madre
La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA e presuppone un nesso diretto e immediato tra le spese a monte e operazioni a valle che conferiscono diritto a detrazione. Inoltre, la casa madre e la succursale costituiscono, in linea di principio, un unico soggetto passivo, salvo che la succursale agisca in modo indipendente.
Poiché nel caso di specie la succursale parigina aveva optato per l’assoggettamento all’IVA delle proprie operazioni in Francia, la Corte ritiene soddisfatta anche la condizione richiesta dall’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della Sesta direttiva e dall’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112: le operazioni della casa madre devono essere tassate sia nello Stato della casa madre sia, se effettuate nello Stato della succursale, in forza dell’opzione esercitata da quest’ultima.
La Corte esclude che si debba applicare automaticamente il prorata della sola succursale o quello della sola casa madre. Stabilisce invece che, per le spese destinate esclusivamente alle operazioni della casa madre, il prorata va costruito prendendo in considerazione soltanto tali operazioni della casa madre che presentano un nesso diretto e immediato con le spese sostenute dalla succursale. Nel numeratore rientrano solo le operazioni imponibili che darebbero diritto a detrazione anche se effettuate nello Stato della succursale; il denominatore comprende il volume d’affari relativo a queste sole operazioni pertinenti.
La Corte precisa anche che la sentenza Le Crédit Lyonnais non osta a questa soluzione, perché in quel precedente era in discussione la presa in considerazione del volume d’affari delle succursali straniere nel calcolo del prorata della sede centrale, ipotesi diversa da quella esaminata nel presente caso.
Seconda questione: spese generali della succursale
Per le spese generali, la Corte applica la distinzione consolidata tra beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni imponibili, beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni esenti e beni e servizi ad uso promiscuo. Solo questi ultimi rientrano nel regime del prorata di cui all’articolo 17, paragrafo 5, della Sesta direttiva e all’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.
Quando le spese generali della succursale concorrono sia alle operazioni della succursale sia a quelle della casa madre, il prorata deve essere calcolato considerando l’insieme delle operazioni economiche rilevanti del soggetto passivo. Di conseguenza:
- nel denominatore vanno incluse le operazioni realizzate sia dalla succursale sia dalla casa madre;
- nel numeratore vanno inserite le sole operazioni imponibili della succursale e quelle operazioni imponibili della casa madre che conferirebbero diritto a detrazione anche se effettuate nello Stato della succursale.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- per le spese della succursale destinate esclusivamente alle operazioni della casa madre, il prorata di detrazione si determina sulla base delle sole operazioni della casa madre cui tali spese si riferiscono, includendo nel numeratore soltanto le operazioni imponibili che darebbero diritto a detrazione nello Stato della succursale;
- per le spese generali della succursale, il prorata si calcola tenendo conto sia delle operazioni della succursale sia di quelle della casa madre, con le limitazioni sopra indicate per il numeratore.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, in presenza di un unico soggetto passivo articolato in succursale e casa madre situate in Stati membri diversi, la detrazione IVA va calibrata sul nesso effettivo tra le spese a monte e le operazioni a valle rilevanti, senza includere operazioni interne o operazioni prive di collegamento diretto con gli acquisti della succursale.
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