Cassazione Penale, Sentenza n. 20019/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Scalise ha impugnato la conferma della condanna per gestione di discarica non autorizzata sollevando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualifica di discarica abusiva, deducendo che molti materiali (bidoni di olio, batterie, parti meccaniche) erano funzionali all'attività di autoriparazione e non provando il carattere di "olio usato" né la ripetizione/definitività della condotta; 2) illegittimità della qualificazione come gestione di discarica perché l'imputato non sarebbe titolare di attività d'impresa; 3) intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il sequestro del 13/12/2017 aveva fatto decorrere i termini di prescrizione fino al 13/12/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha giudicato il primo e il secondo motivo manifestamente infondati, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo la teoria della "doppia conforme": la presenza, presso il piazzale dell'autofficina abusiva, di molteplici rifiuti connessi all'attività di autoriparazione (pezzi carrozzeria, pneumatici, fusti e bidoni di olio, ecc.), l'ultimo smaltimento registrato nel 2013 e la consistenza quantitativa hanno legittimato la qualificazione come discarica abusiva. La Corte ha inoltre precisato che l'art. 256, comma 3, è reato comune applicabile a "chiunque" e che la qualificazione non dipende dalla titolarità formale di impresa. Tuttavia il terzo motivo è stato ritenuto fondato: essendo avvenuto il sequestro dei rifiuti il 13/12/2017, la prescrizione è maturata il 13/12/2022, anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata. Sulla base di ciò la sentenza impugnata è stata annullata.
Norme richiamate
art. 256, comma 3, D.lgs. 152/2006
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
La disposizione punisce "chiunque": la fattispecie non è reato proprio e può essere commessa anche da chi esercita l'attività di fatto (es. autoriparazione abusiva). L'accumulo ripetuto e quantitativamente significativo integra la discarica abusiva.
art. 256, comma 2, D.lgs. 152/2006
Secondo la giurisprudenza citata questa ipotesi ha natura di reato proprio rivolto ai titolari di imprese o responsabili di enti quando l'abbandono/deposito derivi dall'attività d'impresa (o di fatto) e quindi costituisca fattispecie speciale rispetto ad altre norme sul deposito/abbandono.
art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006
Richiamata per distinguere le diverse ipotesi di illecito nella gestione dei rifiuti: anche questa norma è riferita a condotte riconducibili a "chiunque" e non è limitata ai soli soggetti formalmente imprenditoriali.
art. 255, comma 1, D.lgs. 152/2006 (come modificato dall'art. 6-ter del D.L. 10/08/2023, n. 105)
"fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio"
La norma sanziona amministrativamente (ora anche in parte penalmente nella riforma) condotte di abbandono/deposito. Tuttavia le fattispecie penali dell'art. 256 (in particolare comma 2) possono avere carattere di specialità rispetto all'art. 255 in relazione alle posizioni soggettive coinvolte (titolare di impresa, responsabile di ente).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per l'annullamento senza rinvio: la Corte ha ritenuto assente l'evidenza di circostanze che facciano concludere che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato.
Massime di principio
- La qualificazione di "discarica non autorizzata" si fonda sulla valutazione complessiva: pluralità e tipologia omogenea dei rifiuti, quantità e tendenziale carattere di definitività o accumulo nel tempo determinano la configurazione del reato anche in assenza di attività formale d'impresa.
- L'art. 256, comma 3, è norma di portata generale ("chiunque"): non è necessaria la titolarità formale di impresa perché si configuri la gestione di discarica abusiva; diversamente l'art. 256, comma 2, ha caratteri di reato proprio riferiti a chi esercita attività d'impresa (anche di fatto).
- In presenza di sentenze di primo e secondo grado conformi (cd. "doppia conforme"), la Cassazione non annulla per minime incongruenze argomentative salve omissioni decisive; le censure devono mostrare chiaramente elementi decisivi nuovi o omissioni rilevanti.
- La prescrizione del reato può maturare a partire da atti che sopprimono la disponibilità della condotta (es. sequestro dei rifiuti e dell'area): il sequestro sottrae disponibilità al gestore e può determinare l'interruzione della persistenza della fattispecie, facendo decorrere i termini di prescrizione.
- Per superare contestazioni sul carattere di "rifiuto" di materiali rinvenuti, la valutazione probatoria può fondarsi su elementi fotografici, dichiarazioni testimoniali e sul contesto (registro carico/scarico, storicità degli smaltimenti), nel quadro del libero convincimento del giudice.
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