Cassazione Penale, Sentenza n. 34903/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e carenza di motivazione, contestando che i comportamenti addebitati siano stati ritenuti gravi violazioni, che tali violazioni abbiano inciso sui semestri precedenti e successivi alla loro commissione e che non siano state adeguatamente considerate le relazioni positive in atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 54 L. 354/1975: la liberazione anticipata richiede prova della partecipazione all'opera di rieducazione e la mancata partecipazione è stata desunta da tre violazioni (rapina del 25/07/2016; controllo in compagnia di un congiunto pregiudicato il 23/02/2017; rapporto disciplinare del 28/09/2019). Ha osservato che la rapina commessa in corso di espiazione pena è indice molto rilevante di rifiuto di risocializzazione e può giustificare un giudizio negativo anche sui semestri anteriori o successivi. Ha quindi confermato il rigetto della liberazione anticipata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare
La liberazione anticipata è subordinata alla prova della partecipazione all'opera di rieducazione; il beneficio non può essere concesso in assenza di elementi che dimostrino concretamente tale partecipazione. La valutazione è frazionata per semestri ma trasgressioni che manifestino rifiuto di risocializzazione possono incidere anche su semestri diversi.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Consente alla Corte di cassazione di irrogare condanna alle spese processuali e stabilire, in via equitativa, il versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, Sent. n. 4019/2020 e n. 24449/2016)
Principio secondo cui la valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione, se idonea a manifestare la mancata adesione all'opera di rieducazione e il rifiuto di risocializzazione, possa riflettersi negativamente anche sui semestri antecedenti o successivi.
Massime di principio
- La liberazione anticipata richiede prova concreta della partecipazione all'opera di rieducazione; non è sufficiente una mera affermazione o relazioni generiche.
- Il giudizio sul beneficio è discrezionale del Tribunale di sorveglianza: la Cassazione verifica la correttezza logica e motivazionale, non riesamina i fatti di merito.
- Comportamenti gravi commessi durante l'esecuzione della pena (es. rapina) sono indici molto forti di mancata adesione all'opera di rieducazione e possono influenzare la valutazione anche su semestri diversi da quello in cui la violazione è stata commessa.
- Relazioni positive in atti possono essere considerate, ma possono risultare insufficienti se contrastate da violazioni gravi e documentate.
- In caso di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare l'illogicità o la carenza motivazionale della decisione; non basta contestare la valutazione discrezionale del Tribunale.
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