Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3192/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di primo ingresso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\4\2026 : del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-CE/L/Q/2023/-OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico Immigrazione il 10.03.2026, notificato in data 26.03.2026;

Giustizia amministrativa202600964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio della Prefettura sulla procedura di primo ingresso e, con motivi aggiunti, provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura sulla conclusione della procedura di primo ingresso, avviata in seguito al rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, la Prefettura aveva adottato un provvedimento espresso di revoca del nulla osta, motivato dal fatto che il lavoratore, entrato in Italia il 25 maggio 2024, aveva comunicato il proprio ingresso allo Sportello Unico per l’Immigrazione soltanto il 13 dicembre 2024, oltre il termine di otto giorni previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999 e dopo la scadenza del visto, avvenuta il 22 novembre 2024. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che nessuna norma ricollega alla tardiva presentazione allo Sportello Unico o alla scadenza del visto la decadenza o la revoca del nulla osta; che il termine di otto giorni è ordinatorio e non perentorio; e che le cause di revoca del nulla osta per lavoro stagionale sono tassativamente disciplinate dall’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, senza ricomprendere la fattispecie contestata. Il ricorrente contestava inoltre il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’Amministrazione non avrebbe verificato la persistenza dei presupposti sostanziali del rapporto di lavoro e l’eventuale esistenza di ulteriori elementi ostativi.

La decisione

Il ricorso introduttivo avverso il silenzio era già stato dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva, per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’adozione del provvedimento espresso. Il TAR ha accolto i motivi aggiunti e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto che né l’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999 né l’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 prevedano che la tardiva presentazione allo Sportello Unico determini automaticamente la revoca del nulla osta. Il termine di otto giorni, non qualificato dalla legge come perentorio, deve essere considerato ordinatorio; la sua inosservanza integra una mera irregolarità procedimentale, non una causa automatica di decadenza. L’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 non introduce autonome cause di revoca, ma rinvia agli elementi ostativi tipizzati dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. Per il lavoro stagionale, le cause previste dall’art. 24, comma 12, sono tassative e non comprendono né la tardiva presentazione allo Sportello Unico né la scadenza del visto. La Prefettura ha quindi individuato un elemento ostativo atipico, esercitando il potere di revoca al di fuori dei presupposti legali, e ha omesso di valutare la persistenza dei requisiti sostanziali, quali la validità del nulla osta al momento dell’ingresso, la disponibilità del datore di lavoro all’assunzione e l’assenza di ulteriori cause ostative. Il provvedimento è stato annullato per violazione di legge, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di diritto, con salvezza del riesercizio del potere. Le spese sono state integralmente compensate. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile, poiché il richiedente non aveva reso la prescritta dichiarazione sostitutiva relativa al reddito, limitandosi a riservarsi di depositare documentazione successiva.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. n. 394/1999

    termine di otto giorni per la presentazione del lavoratore straniero allo Sportello Unico per l’Immigrazione

    Il termine non è qualificato come perentorio e la sua inosservanza, in assenza di una specifica sanzione legale, non determina automaticamente la revoca del nulla osta.

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    disciplina del lavoro stagionale e cause di rifiuto o revoca del nulla osta

    Le cause di revoca del nulla osta sono tipiche e tassative; tra esse non rientrano la tardiva presentazione allo Sportello Unico né la mera scadenza del visto d’ingresso.

  • art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998

    elenca in modo specifico e tassativo le cause che possono giustificare il rifiuto o la revoca del nulla osta

    L’Amministrazione non può introdurre, in via interpretativa, ulteriori cause ostative non previste dalla disciplina primaria.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    sopravvenuto accertamento di elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

    La disposizione opera un rinvio alle cause ostative già tipizzate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e non attribuisce un autonomo potere di revoca per fattispecie atipiche.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    irregolarità amministrative sanabili

    Le irregolarità amministrative sanabili non devono essere considerate automaticamente preclusive del rilascio o della conversione del titolo, secondo il principio valorizzato dal giudice.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002

    una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato [...] attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione

    La dichiarazione sostitutiva reddituale è requisito formale richiesto a pena di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non può essere sostituita da una riserva di successiva produzione documentale.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 394/1999 per la presentazione del lavoratore straniero allo Sportello Unico per l’Immigrazione, non essendo qualificato dalla legge come perentorio e non essendo assistito da una specifica sanzione decadenziale, ha natura ordinatoria; la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del nulla osta.
  • La revoca del nulla osta per lavoro stagionale può essere disposta soltanto in presenza delle cause ostative tipizzate dall’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998; né la tardiva presentazione allo Sportello Unico né la mera scadenza del visto costituiscono, di per sé, cause legali di revoca.
  • L’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 rinvia alle cause ostative previste dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e non consente all’Amministrazione di creare ulteriori ipotesi atipiche di revoca del nulla osta.
  • Quando il lavoratore straniero si presenti tardivamente allo Sportello Unico, l’Amministrazione deve verificare i presupposti sostanziali della procedura, inclusi la validità del nulla osta al momento dell’ingresso, la disponibilità del datore di lavoro all’assunzione e l’assenza di ulteriori cause ostative; non può fondare la revoca esclusivamente sul ritardo formale.
  • L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se manca, al momento della presentazione, la dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni reddituali richieste; la successiva o meramente riservata produzione di documentazione non sana tale omissione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.