Cassazione Penale, Ordinanza n. 19680/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna per furto aggravato commesso all'interno di un esercizio commerciale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie, il ritardo di circa cinque ore nella denuncia da parte della persona offesa, il mancato riconoscimento dell'autore del furto e l'assenza di un inventario che comprovasse l'effettiva sottrazione della merce; con il secondo motivo ha lamentato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il modesto valore della merce avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. È stata inoltre ritenuta tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità in assenza di manifesti vizi logici della motivazione. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato congruamente sulla visione dei filmati, sull'occultamento della merce nella borsa da parte dell'imputato e sul riconoscimento da parte della persona offesa, oltre che sulla giustificazione del ritardo nella denuncia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito aveva correttamente valorizzato la natura abituale della condotta, ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., non essendosi in presenza della sola precedente condanna evocata dal ricorrente. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato per la sua genericità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta abituale, e quindi ostativa all'applicazione dell'istituto.
art. 81 c.p.
Non citato espressamente come norma, ma rileva il riferimento alla abitualità della condotta; il testo non consente ulteriori specificazioni.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
È richiamato il principio secondo cui in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito se il ragionamento del giudice di merito è immune da manifesti vizi di logicità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere richiesta una nuova valutazione delle prove quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, anche se il ricorrente ripropone critiche già esaminate in appello.
- Il ritardo nella denuncia della persona offesa non integra di per sé un vizio della motivazione quando il giudice di merito lo abbia plausibilmente spiegato con le concrete circostanze del caso.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, pur riferita a un episodio di modesto valore economico, si inserisca in un quadro di abitualità o reiterazione che rende l'istituto non applicabile.
- Le censure sulle attenuanti generiche devono essere specifiche e non meramente assertive; la deduzione generica è suscettibile di essere dichiarata manifestamente infondata in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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