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Sentenza

Sentenza n. 4724/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 17.11.2025 n. XII/5337, avente ad oggetto "Approvazione del programma annuale di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e alla luce dei criteri stabiliti dalla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. xi/4486" (doc 1) e relativo allegato 1 (doc 2) denominato "programma annuale di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003", ricevuti in pari data (doc 3), nella parte in cui non è stata accolta l'istanza di finanziamento (prot. n. T1.2025.0158084 del 15.10.2025) presentata dal Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, per interventi da attuare presso il sito interessato da abbandono di rifiuti su area privata ubicata su Strada Comunale "Tronchelina e Prada" in loc. Bregano; nonchè degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, inclusi, in quanto occorra, la nota regionale 06.11.2025 prot. comunale 8339 e la richiesta di integrazioni del 27.10.2025.

Giustizia amministrativa202600197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale n. XII/5337 del 17 novembre 2025 e relativo programma annuale per il finanziamento degli interventi sui rifiuti, nella parte in cui non ammettono al finanziamento il progetto comunale di rimozione dei rifiuti abbandonati su un’area privata a Bregano; nonché la nota regionale del 6 novembre 2025 e la richiesta di integrazioni.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l’esclusione dal finanziamento regionale richiesto per la rimozione di rifiuti abbandonati su un’area privata, dopo che i proprietari erano rimasti inadempienti all’ordinanza comunale del 4 luglio 2025 adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. La Regione aveva richiesto che l’istanza fosse integrata con un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, ritenuta necessaria ai fini dell’ammissibilità. Con i primi due motivi il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione, lamentando l’omesso preavviso di rigetto e la mancata considerazione delle proprie argomentazioni. Ha inoltre richiamato i principi di leale collaborazione tra enti. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’art. 17-bis, comma 6, l.r. 26/2003 non limita il finanziamento agli interventi fondati su ordinanze ex art. 50 TUEL: l’emergenza sanitaria o di igiene pubblica potrebbe essere accertata anche con l’ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006, che sarebbe alternativa e non cumulativa a quella contingibile e urgente. Ha aggiunto che la disciplina e i criteri regionali comprenderebbero gli interventi sostitutivi comunali in materia di abbandono dei rifiuti. In memoria ha infine dedotto disparità di trattamento rispetto a finanziamenti concessi ad altri Comuni per interventi sostitutivi risalenti.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese per la novità della questione. I primi due motivi sono infondati: la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, categoria nella quale rientrano le procedure di concessione di contributi caratterizzate da un avviso e dalla selezione delle domande; inoltre, nel caso concreto vi era stata un’ampia interlocuzione che aveva consentito al Comune di esporre le proprie ragioni. È respinto anche il terzo motivo. L’art. 192 d.lgs. 152/2006 disciplina tipicamente l’intervento in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e non è equiparabile al potere extra ordinem previsto dall’art. 50, comma 5, TUEL. Quest’ultimo presuppone una situazione emergenziale e un pericolo effettivo, con specifiche e precise ragioni di urgenza e necessità, che giustifichino un intervento straordinario e temporaneo; in assenza di tali presupposti si applica il potere tipico dell’art. 192. L’art. 17-bis, comma 6, l.r. 26/2003 collega il finanziamento alla presenza di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica che comporti un intervento ai sensi dell’art. 50, comma 5, TUEL: non basta quindi il mero intervento sostitutivo comunale né è sufficiente che l’ordinanza ex art. 192 riguardi un’area inquinata. La richiesta regionale non va intesa come imposizione di una doppia ordinanza, ma come necessità che, in presenza dei relativi presupposti sostanziali, l’ordinanza adottata sia quella contingibile e urgente. La disparità di trattamento è parimenti respinta: richiede la rigorosa prova dell’identità assoluta delle situazioni e l’eventuale illegittimità di altri finanziamenti non rende illegittimo quello contestato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relative a procedure concorsuali, ricomprendendo nelle stesse tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande, tra cui quelle di ammissione a contributi.

    La comunicazione dei motivi ostativi non si applica alle procedure selettive per la concessione di contributi, quando queste siano organizzate mediante un avviso, regole predeterminate e selezione delle domande.

  • art. 17-bis, comma 6, l.r. 26/2003

    Il finanziamento de quo è destinato alle situazioni caratterizzate da emergenza ambientale, correlando il beneficio economico non al semplice intervento sostitutivo del Comune, ma alla necessità di un intervento immediato e straordinario.

    Il finanziamento regionale è subordinato a una situazione emergenziale che richieda un intervento immediato e straordinario, non essendo sufficiente il solo intervento sostitutivo comunale.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    La presenza di una situazione che integra un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica tale da richiedere l'esercizio dei poteri contingibili e urgenti di cui all'art. 50, comma 5, TUEL, è la ratio del finanziamento a fondo perduto: è quanto si ricava anche dall’interpretazione letterale del comma 6, che richiama le “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”…. “che comportano un intervento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000”, per le quali “la Regione finanzia i progetti di intervento predisposti dai comuni".

    Il finanziamento presuppone un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica che richieda l’esercizio del potere contingibile e urgente; tale presupposto sostanziale deve accompagnarsi all’adozione dell’atto previsto dall’art. 50, comma 5, TUEL.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    Secondo l’orientamento consolidato l’art. 192 d.lgs. 152/2006 prevede uno specifico potere d'intervento attribuito all'Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, che esclude a priori la possibilità per l'Ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 d.lgs. 267/2000 (ex multis Tar Campania, Na, V, 5.12.2024, n. 6792).

    Per la rimozione di rifiuti abbandonati opera il potere tipico di settore dell’art. 192; il ricorso al potere extra ordinem dell’art. 50 non può sostituirlo per il solo fatto che vi sia abbandono di rifiuti e richiede distinti presupposti emergenziali.

  • art. 114 Cost.

    Nei primi due motivi viene dedotta la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 e dei principi di leale collaborazione (art. 114 Cost.) tra gli Enti, in quanto la delibera è stata pubblicata senza inviare il preavviso di rigetto.

    La sentenza dà conto della deduzione del principio di leale collaborazione, ma non sviluppa una distinta interpretazione né fonda su tale disposizione la decisione; il motivo è respinto nel quadro dell’esame delle garanzie partecipative.

Massime di principio

  • Il finanziamento regionale previsto per interventi comunali connessi a emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da inquinamento ambientale richiede una situazione che renda necessario un intervento immediato e straordinario; il mero intervento sostitutivo del Comune per rimuovere rifiuti abbandonati non è sufficiente.
  • L’ordinanza prevista dall’art. 192 d.lgs. 152/2006 costituisce lo strumento tipico per fronteggiare l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti. Il potere contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, TUEL è invece residuale e richiede un pericolo effettivo e specifiche ragioni di urgenza e necessità, che giustifichino un intervento straordinario e temporaneo.
  • Quando una disciplina di finanziamento richiede un intervento ai sensi dell’art. 50, comma 5, TUEL, non è sufficiente che un’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 attesti un problema di inquinamento: occorrono i presupposti emergenziali propri del potere contingibile e urgente e l’adozione del relativo atto.
  • La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure di concessione di contributi che, in quanto precedute da un avviso e caratterizzate da regole predeterminate e selezione delle domande, rientrano nelle procedure concorsuali.
  • La disparità di trattamento per eccesso di potere richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta tra la situazione del ricorrente e quella invocata come termine di comparazione; l’eventuale illegittimità di un altro provvedimento amministrativo non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRifiuti
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAmbiente
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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