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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento degli atti relativi all'iter espropriativo avente ad oggetto le aree individuate al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 23, mappali 586, 584, 555, 559 e 562, tra cui la deliberazione di G.C. del Comune di Parma n. 2396 del 21.11.1997, il verbale di immissione nel possesso del 29.01.1998 e gli ulteriori atti della procedura; ... e per la condanna ... del Comune di Parma al risarcimento del danno per equivalente monetario previa rinunzia abdicativa, o, in via subordinata, alla restituzione in pristino, e, comunque, al risarcimento dei danni anche per occupazione illegittima nei termini esplicitati nelle rassegnate conclusioni in calce al ricorso.

Giustizia amministrativa202100225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura espropriativa relativi alle aree catastalmente individuate al foglio 23, mappali 586, 584, 555, 559 e 562, inclusi la deliberazione della Giunta comunale n. 2396 del 21 novembre 1997 e il verbale di immissione nel possesso del 29 gennaio 1998

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa posta in essere dal Comune di Parma sulle aree di loro proprietà, l’annullamento dei relativi atti e la condanna del Comune al risarcimento del danno per equivalente monetario, previa rinuncia abdicativa, ovvero, in subordine, alla restituzione in pristino, nonché al risarcimento dei danni derivanti anche dall’occupazione illegittima. Il Comune si è costituito eccependo profili di inammissibilità e improcedibilità e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. Il giudizio è stato inizialmente sottoposto al rito ex art. 119 c.p.a., poi mutato nel rito ordinario; successivamente è stato sospeso in attesa della definizione di un contenzioso civile riguardante le medesime aree. Prima dell’udienza di decisione, le ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarazione cui il Comune ha aderito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità della procedura espropriativa né le domande risarcitorie e restitutorie. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente possa disporre dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In assenza di opposizione o di diverse richieste della controparte, il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione e non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell’adesione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del rito ordinario in cui è proseguito il giudizio dopo il mutamento disposto dal TAR.

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato quale rito inizialmente applicato al giudizio, poi sostituito dal rito ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse e la controparte non formula opposizione né diverse richieste, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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