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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16164/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condividente)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento di una comunione ereditaria tra più condividenti, avente a oggetto anche terreni siti in Tavagnacco. Il tribunale, nel dividere i beni, aveva fatto riferimento a un progetto del consulente tecnico fondato su diverse zonizzazioni e aveva poi disposto la ripartizione dei fondi con conguaglio. Successivamente, su istanza di una delle condividenti, il tribunale aveva corretto la sentenza ritenendo che nel dispositivo vi fosse un errore materiale, perché il contenuto della pronuncia non sarebbe stato trascritto correttamente. Le altre condividenti avevano appellato sostenendo invece che non si trattasse di errore materiale, ma di una valutazione di merito non emendabile con il rimedio di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con sei motivi, la violazione delle regole sulla prevalenza della motivazione sul dispositivo, la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, la violazione degli artt. 727 e 728 c.c. in tema di formazione dei lotti nella divisione, nonché vizi di omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'indicazione delle superfici fosse frutto di mero errore materiale e dovesse essere corretta, non eliminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'esatto contenuto della sentenza va ricostruito integrando dispositivo e motivazione, dando prevalenza alla parte più attendibile e capace di esprimere la volontà del giudice; la Corte d'appello si era attenuta a tale criterio. Ha altresì affermato che la Corte territoriale non aveva ravvisato una mera discrasia letterale, ma un difetto argomentativo e dunque un errore di natura concettuale, non emendabile come errore materiale. I motivi fondati sulla pretesa violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e sul giudicato sono stati respinti perché l'errore materiale ricorre solo in caso di divergenza fortuita e immediatamente percepibile tra giudizio e sua espressione letterale, senza necessità di indagini ricostruttive; nella specie, la Corte d'appello aveva escluso questa ipotesi. Le censure basate sugli artt. 727 e 728 c.c. e sui vizi motivazionali sono state dichiarate assorbite, in quanto inidonee a scalfire la ratio decisiva: la natura concettuale dell'incongruenza rilevata nella sentenza di primo grado. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il rimedio della correzione è ammesso solo per errori materiali o di calcolo, non per correggere valutazioni o scelte decisorie di contenuto concettuale.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione non è utilizzabile quando la discrasia richiede una ricostruzione del pensiero del giudice o investe il contenuto decisorio della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata e corretto funzionamento del rimedio di correzione, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 727 c.c.

    Richiamato per sostenere che nella divisione ereditaria i lotti possono essere formati anche in modo diverso rispetto alle quote, ma la censura è stata ritenuta assorbita.

  • art. 728 c.c.

    Richiamato per contestare la rigidità del criterio di corrispondenza tra lotti e quote; la doglianza è rimasta assorbita.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono state ritenute assorbite dalla decisione sulla natura non materiale dell'errore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore materiale nella sentenza è configurabile solo quando vi sia una divergenza fortuita e immediatamente percepibile tra la volontà decisoria e la sua espressione letterale, senza necessità di indagini ricostruttive del pensiero del giudice.
  • Quando tra dispositivo e motivazione emergano incoerenze, il contenuto della sentenza deve essere ricostruito integrando le due componenti e attribuendo prevalenza alla parte più attendibile nel rivelare l'effettiva volontà del giudice.
  • Il rimedio della correzione di errore materiale non può essere utilizzato per emendare scelte valutative, difetti argomentativi o errori di giudizio, che restano estranei al procedimento di correzione.
  • Le censure sulla divisione ereditaria o sulla formazione dei lotti sono assorbite se la ratio decidendi si fonda, in via dirimente, sulla qualificazione dell'incongruenza come errore concettuale e non materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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