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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-361/20

Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 13 January 2022. — YG v European Commission. — Appeal – Civil service – Official – Promotion – 2017 promotion procedure – Decision not to promote the appellant – Article 45(1) of the Staff Regulations of Officials of the European Union – Comparison of the merits – Principle of equal treatment – Duty to state reasons. — Case C-361/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge l’impugnazione di un funzionario della Commissione non promosso nella procedura 2017. Ribadisce che la comparazione dei meriti, prevista dall’articolo 45 dello Statuto, deve essere effettuata su tutti i candidati eleggibili e non solo all’interno della stessa direzione generale. La Corte esclude inoltre errori di motivazione, distorsione delle prove e violazione dei diritti di difesa, confermando la legittimità della decisione di non promozione.

Impugnazione contro il rigetto dell’annullamento di una decisione di non promozione di un funzionario UE: portata della comparazione dei meriti ex articolo 45 dello Statuto e sufficienza della motivazione

La questione giuridica

Se, nell’ambito di una procedura di promozione dei funzionari UE, l’autorità che ha il potere di nomina possa comparare i meriti del candidato con quelli di funzionari appartenenti ad altre direzioni generali; se il Tribunale/il giudice di primo grado abbia distorto gli elementi di prova o violato i diritti della difesa; e se la decisione di rigetto del reclamo fosse sufficientemente motivata nonostante la produzione di chiarimenti e documenti supplementari nel corso del giudizio.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nell’applicazione dell’articolo 45(1) dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 5, paragrafo 8, delle disposizioni generali di attuazione, la comparazione dei meriti deve riguardare tutti i funzionari eleggibili alla promozione, senza poter essere limitata ai soli funzionari della medesima direzione generale: una simile limitazione sarebbe incompatibile con il principio di parità di trattamento e con le ragionevoli prospettive di carriera. Inoltre, in sede di appello la Corte non riesamina i fatti salvo distorsione manifesta degli elementi di prova, e la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione, anche se integrata nel corso del processo; di conseguenza, il ricorso è integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 45(1) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013 (disposizioni generali di attuazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari), articoli 4 e 5

Non promozione di un funzionario nella procedura di promozione 2017

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da un funzionario della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso la decisione di non promuoverlo nella procedura di promozione 2017. Si tratta di una causa in materia di funzione pubblica dell’Unione, incentrata sulla comparazione dei meriti, sulla motivazione della decisione e sul rispetto del principio di parità di trattamento.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, funzionario di grado AST 8 presso la Commissione, prestava servizio nella DG Informatica dal 2014 e aveva maturato l’anzianità utile per la promozione. La Commissione aveva avviato la procedura di promozione con un avviso amministrativo del 3 aprile 2017; il nome del ricorrente non figurava nella lista dei funzionari proposti per la promozione pubblicata il 19 giugno 2017.

Dopo il reclamo interno, il procedimento è proseguito davanti al Comitato misto per le promozioni e, infine, all’autorità che ha il potere di nomina, che con decisione del 13 novembre 2017 ha confermato la mancata promozione. Il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto è stato poi respinto il 23 maggio 2018.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, che prevede la promozione mediante selezione, sulla base di una comparazione dei meriti degli eleggibili, tenendo conto in particolare delle relazioni di servizio, dell’uso delle lingue e del livello delle responsabilità esercitate.

Sono inoltre rilevanti:

  • l’articolo 4 delle disposizioni generali di attuazione dell’articolo 45, che disciplina la base della procedura di promozione e i fattori da considerare;
  • l’articolo 5 delle stesse disposizioni, che descrive le fasi della procedura e stabilisce che la pubblicazione della lista dei promossi costituisce comunicazione della decisione ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto;
  • gli articoli 25 e 90, paragrafo 2, dello Statuto, relativi alla motivazione e al reclamo amministrativo;
  • l’articolo 270 TFUE, base del ricorso di primo grado;
  • gli articoli 256 e 296 TFUE, nonché l’articolo 58 dello Statuto della Corte, richiamati per i limiti del sindacato in appello e per l’obbligo di motivazione.

Questioni sottoposte alla Corte

Nel ricorso per impugnazione il funzionario deduceva, in sostanza, due motivi:

  • distorsione degli elementi di prova, violazione dei diritti della difesa ed errori di diritto, in particolare perché il Tribunale avrebbe avallato una comparazione dei meriti con funzionari di altre direzioni generali e avrebbe mal interpretato il contenuto delle relazioni di servizio;
  • motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata, soprattutto quanto alla portata della comparazione dei meriti e alla valutazione del secondo motivo di primo grado.

Ragionamento della Corte sulla comparazione dei meriti

La Corte respinge l’argomento secondo cui la comparazione dei meriti dovrebbe essere limitata ai funzionari della stessa direzione generale. Dalla lettera dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, letto con l’articolo 5, paragrafo 8, delle disposizioni generali di attuazione, emerge che l’autorità competente deve effettuare una comparazione tra tutti i funzionari eleggibili alla promozione.

Secondo la Corte, limitare il confronto alla sola DG di appartenenza del candidato svuoterebbe di contenuto:

  • il principio di parità di trattamento tra funzionari;
  • il principio delle ragionevoli prospettive di carriera.

Ne consegue che il Tribunale non aveva commesso alcun errore di diritto nell’affermare che la Commissione poteva confrontare i meriti del ricorrente con quelli di funzionari appartenenti ad altre direzioni generali.

Distorsione delle prove e limiti del controllo in appello

La Corte ricorda che l’impugnazione dinanzi ad essa è limitata alle questioni di diritto. La valutazione dei fatti e delle prove spetta in via esclusiva al Tribunale, salvo ipotesi di distorsione manifesta, che deve emergere in modo evidente dagli atti senza necessità di una nuova valutazione.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato una distorsione evidente del contenuto delle relazioni di servizio. La sua censura si risolveva, in sostanza, in una contestazione del valore attribuito dal Tribunale ad alcuni passaggi delle sue valutazioni, senza indicare in modo preciso quali elementi fossero stati travisati né in che modo la lettura del Tribunale fosse manifestamente errata.

Diritto di difesa e obbligo di motivazione

Quanto alla pretesa violazione dei diritti della difesa, la Corte chiarisce che una doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe risposto a taluni argomenti equivale, in sostanza, a censurare la motivazione della sentenza. Il Tribunale, però, non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli argomenti delle parti, purché la motivazione consenta di capire perché le censure siano state respinte e permetta alla Corte di esercitare il controllo.

La Corte osserva che il Tribunale ha esaminato specificamente la comparazione dei meriti del ricorrente con quelli dei funzionari promossi e ha risposto alle questioni sollevate. Gli ulteriori elementi forniti dal ricorrente erano, in parte, irrilevanti ai fini della comparazione, perché miravano solo a spiegare il contesto delle sue prestazioni senza incidere sulla valutazione comparativa.

Motivazione della decisione di non promozione e del rigetto del reclamo

La Corte conferma anche la valutazione del Tribunale sulla sufficienza della motivazione. Il fatto che l’amministrazione abbia fornito ulteriori chiarimenti e documenti nel corso del giudizio non rende automaticamente illegittima la decisione originaria se la motivazione complessiva consente di comprendere la scelta amministrativa.

Inoltre, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato in modo autonomo che il secondo motivo di primo grado introducesse una censura distinta e diversa rispetto al primo motivo, né che la motivazione del Tribunale fosse contraddittoria. La censura, formulata in termini generici, è stata anche dichiarata in parte irricevibile per difetto di specificità.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conferma quindi la sentenza del Tribunale e, conseguentemente, la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente. Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nelle procedure di promozione dei funzionari dell’Unione:

  • la comparazione dei meriti deve essere svolta su tutti gli eleggibili, non solo all’interno della medesima direzione generale;
  • il sindacato della Corte in appello non si estende alla rivalutazione delle prove, salvo distorsione manifesta;
  • la motivazione di un atto o di una sentenza è sufficiente se consente di comprendere la decisione e di esercitare il controllo giurisdizionale, anche quando sia integrata da chiarimenti intervenuti nel corso del processo.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapromozioni dei funzionarimotivazione degli attidiritto di difesacontrollo in sede di impugnazione

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