Cassazione Penale, Sentenza n. 3099/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame contro il decreto del GIP che, il 10.1.2023, aveva disposto il sequestro preventivo dell'impresa individuale intestata a Paolo Ripepi. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 325 e 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., sostenendo l'assenza del vincolo di pertinenzialita' tra l'impresa sequestrata e gli illeciti contestati (tra cui tentata estorsione, associazione per ricettazione e riciclaggio, ricettazione aggravata), nonche' motivazione autoriferita e apparente; contestava inoltre la fondatezza del periculum in mora ritenuto apodittico dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla mancanza di adeguata motivazione sulla pertinenzialita' dei beni sequestrati rispetto ai reati contestati. Ha osservato che la configurazione fattuale nelle imputazioni (ad esempio tentata estorsione finalizzata al pagamento di somme) non giustifica automaticamente il sequestro dell'impresa, e che il riferimento a un deposito riconducibile al Ripepi e la ritenuta base logistica sono privi di adeguata motivazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio; non si e' pronunciata sul secondo motivo in quanto precluso dal primo.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiede il vincolo di pertinenzialita' tra i beni oggetto di sequestro e il reato contestato; tale vincolo non puo' essere accertato sulla base di mere attinenze occasionali o argomentazioni generiche prive di specifico collegamento fattuale
art. 321 cod. proc. pen.
Define il concetto di 'cose pertinenti al reato' come piu' ampio del corpo del reato ma comunque delimitato: la pertinenzialita' non puo' essere estesa in modo indifferenziato a rapporti meramente indiretti o occasionali
art. 253 cod. proc. pen.
Individua il concetto di 'corpo del reato' come le cose su cui o mediante cui il reato e' stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto; tale definizione e' piu' ristretta rispetto alla pertinenzialita'
art. 325 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione e ai motivi di cassazione; nel caso invocata per denunciare vizi di legge e di motivazione nella decisione del riesame
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata per censurare la violazione di legge e l'insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata
art. 4 legge 146/2006
Aggravante riferita ad agevolazione di tipo mafioso o analoghe fattispecie aggravanti; nella vicenda la Corte segnala che tale aggravante era stata esclusa per tutti i capi eccetto uno
Giurisprudenza (Cass. Sez. 2, n. 28306/2019 - Lo Modou; Cass. Sez. 5, n. 26444/2014 - Denaro)
Richiamata per il principio secondo cui la pertinenzialita' non puo' essere dilatata fino a comprendere rapporti meramente occasionali tra l'oggetto del sequestro e l'illecito
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di un'impresa richiede una motivazione puntuale che dimostri un collegamento fattuale diretto o funzionale tra l'attivita' dell'impresa e il reato contestato; collegamenti generici o solo deduttivi non sono sufficienti
- La nozione di 'cose pertinenti al reato' e' piu' ampia del 'corpo del reato' ma non puo' essere usata per estendere il sequestro a beni solo marginalmente o occasionalmente connessi all'illecito
- Quando l'imputazione descrive un'estorsione finalizzata al pagamento di somme, il sequestro dell'impresa va motivato con elementi che mostrino il suo uso o vantaggio diretto rispetto a quell'attivita', non con mere supposizioni di inserimento nell'appalto
- La prova del periculum in mora deve essere concreta e attuale e collegata al rischio di dissipatione, commissione di ulteriori reati o aggravamento della situazione; affermazioni apodittiche possono essere censurate in Cassazione
- La convalida di misure cautelari personali (es. custodia) non legittima automaticamente misure di cautela reale: ciascuna misura richiede proprio e distinto accertamento motivato
- In situazioni simili la difesa dovrebbe contestare specificamente la mancata indicazione di elementi fattuali che colleghino i beni sequestrati al reato e verificare la corrispondenza materiale di luoghi/beni indicati nel provvedimento
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