Sentenza n. 331/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della nota di ANAS s.p.a., prot. U. 0180388.28 del 28/2/2025, recante diniego alla richiesta di realizzazione di un attraversamento pedonale nel tratto della Strada Statale 45 “di Val Trebbia” frontistante l’Hotel Due Ponti, situato al km 43+600 della S.S. 45 (in località Due Ponti del Comune di Fontanigorda), nonché per l’accertamento dell’obbligo in capo ad ANAS s.p.a. di intervenire al fine di garantire l’attraversamento e il transito pedonale in sicurezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ripristino o realizzazione della segnaletica relativa a un attraversamento pedonale lungo la Strada Statale 45
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario albergo)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego con cui ANAS aveva escluso la possibilità di realizzare o ripristinare un attraversamento pedonale davanti all’albergo, sostenendo che la strada non consentisse di garantire la continuità di un percorso pedonale e che fossero in corso lavori di risanamento strutturale del ponte vicino. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 13, 14, 21, 37 e 38 del d.lgs. 285/1992, degli artt. 40, 137 e 145 del d.P.R. 495/1992, del d.m. 6792/2001, dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 97 Cost. e 1 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia e violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza, efficienza, efficacia e proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che, trattandosi di strada extraurbana secondaria, per il transito pedonale non fosse indispensabile un marciapiede, essendo sufficiente la banchina presente su entrambi i lati, e che la presenza del cantiere imponesse comunque ad ANAS di predisporre soluzioni temporanee idonee a garantire la sicurezza. ANAS ha chiesto il rigetto, sostenendo che il precedente attraversamento fosse una segnaletica non normata, priva di ordinanza di apposizione e non realizzata dall’ente proprietario, e che il diniego costituisse espressione di ampia discrezionalità tecnica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Dalla documentazione fotografica storica e dalla documentazione comunale il Collegio ha ritenuto provato che l’attraversamento, con segnaletica orizzontale e verticale, fosse preesistente almeno in via di fatto e rispondesse a un’obiettiva utilità pubblica: collegare i due nuclei abitati posti ai lati della strada e consentire l’accesso al vicino albergo, al parcheggio pubblico, all’isola ecologica e alle fermate del trasporto pubblico. Il diniego è stato ritenuto manifestamente illogico e irragionevole perché ANAS non aveva dedotto né provato l’esistenza, nelle immediate vicinanze, di altri attraversamenti pedonali adeguatamente segnalati e sicuri. Il giudice ha ravvisato un corto circuito logico nel giustificare il mancato ripristino della segnaletica con l’assenza di condizioni strutturali di sicurezza: proprio la mancanza della segnaletica avrebbe reso l’attraversamento ancora più pericoloso. È stato quindi riconosciuto l’obbligo di ANAS di ripristinare la segnaletica stradale ai sensi dell’art. 37 del Codice della strada. ANAS è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. 285/1992
L’ente proprietario o gestore della strada è tenuto ad apporre e mantenere la segnaletica stradale necessaria alla sicurezza della circolazione; nel caso concreto tale obbligo comprende il ripristino della segnaletica dell’attraversamento pedonale preesistente di fatto.
art. 190, comma 2, d.lgs. 285/1992
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri
La norma è utilizzata per valorizzare la rilevanza della distanza dagli attraversamenti pedonali esistenti: in assenza di attraversamenti normati nelle immediate vicinanze, l’utilità e la necessità dell’attraversamento richiesto risultano obiettivamente fondate.
art. 13 d.lgs. 285/1992
Richiamato tra le norme che disciplinano la sicurezza e le caratteristiche tecniche delle strade e della relativa segnaletica.
art. 14 d.lgs. 285/1992
Richiamato quale fondamento degli obblighi dell’ente proprietario o gestore della strada in materia di manutenzione, gestione e sicurezza.
art. 38 d.lgs. 285/1992
Richiamato in relazione alla disciplina della segnaletica stradale e alla sua funzione di tutela della sicurezza della circolazione.
art. 137 d.P.R. 495/1992
Richiamato per l’obbligo di ripristino della segnaletica in occasione del rifacimento della pavimentazione stradale.
art. 40 d.P.R. 495/1992
La ricorrente lo ha invocato per sostenere che la presenza del cantiere imponesse l’adozione di soluzioni temporanee alternative idonee a garantire la sicurezza dell’attraversamento.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di motivazione del diniego amministrativo.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, ragionevolezza, efficienza, efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa.
d.m. 6792/2001
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere che, sulle strade extraurbane secondarie, la presenza della banchina possa essere sufficiente per il transito pedonale, senza necessità di un marciapiede.
Massime di principio
- L’ente proprietario o gestore di una strada deve adottare e mantenere la segnaletica necessaria a garantire la sicurezza della circolazione, compreso il ripristino di un attraversamento pedonale preesistente di fatto, quando esso risponda a un’obiettiva utilità pubblica.
- È manifestamente illogico negare il ripristino della segnaletica di un attraversamento pedonale richiamando l’assenza di adeguate condizioni strutturali di sicurezza, se la mancata segnaletica rende l’attraversamento ancora più pericoloso e non sono presenti, nelle immediate vicinanze, alternative sicure adeguatamente segnalate.
- La preesistenza di fatto di un attraversamento pedonale e la sua funzione di collegamento tra abitati, servizi pubblici e luoghi di pubblica frequentazione possono essere dimostrate mediante documentazione fotografica e documentazione proveniente dall’amministrazione comunale, anche in assenza di prova dell’esistenza di una specifica ordinanza di apposizione.
- La discrezionalità dell’ente gestore nella regolazione della circolazione stradale non consente l’adozione di dinieghi manifestamente illogici o irragionevoli, privi di adeguata considerazione delle concrete esigenze di sicurezza e dell’assenza di alternative per i pedoni.
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