Cassazione Civile, Ordinanza n. 34651/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale nei confronti di una società che svolge attività di trasporto merci su strada. L'Ufficio ha contestato l'utilizzo in dichiarazione e in contabilità di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una ditta individuale formalmente intestata a un soggetto terzo, ritenendo che la prestazione non fosse stata realmente resa da quel soggetto e che la società avesse indebitamente detratto l'IVA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'avviso di accertamento per l'anno 2007. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo di non avere consapevolezza della fittizietà del contraente e di non poter essere privata della detrazione IVA in assenza di prova della propria mala fede; con il secondo ha lamentato omessa motivazione circa una asserita difformità tra l'importo delle fatture ricevute e le somme rilevate dai verificatori, richiamando anche anni diversi da quello accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione aveva assolto l'onere di provare, anche per presunzioni e mediante indici oggettivi, la possibile consapevolezza del contribuente circa la fittizietà del soggetto emittente; a quel punto gravava sulla società la prova contraria di avere adottato tutte le verifiche esigibili secondo ordinaria diligenza, prova non fornita. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava i passaggi necessari dell'atto di appello né del processo verbale di constatazione per consentire il controllo della doglianza. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della società alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA non spetta se il contribuente non dimostra la propria estraneità consapevole all'operazione soggettivamente inesistente e l'uso dell'ordinaria diligenza nel verificare il fornitore.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base della pretesa impositiva di recupero dell'IVA indebitamente detratta a seguito di operazioni contestate come soggettivamente inesistenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo è sostanzialmente ricondotto a una censura di omesso esame/motivazione, ma viene dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche per presunzioni e con elementi oggettivi specifici, che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza sostanziale del contraente.
- Se l'Ufficio assolve tale onere probatorio, il contribuente può conservare il diritto alla detrazione solo dimostrando di avere adottato tutte le verifiche esigibili da un operatore accorto, con diligenza massima rapportata alle concrete circostanze del caso.
- La mancata verifica della reale operatività del fornitore, specie in presenza di indici anomali significativi e di rapporti commerciali mediati da soggetti non chiariti, può legittimare il recupero dell'IVA indebitamente detratta.
- Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su vizi motivazionali o su fatti processuali deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare nel ricorso gli atti e i passaggi rilevanti necessari a consentire il controllo della doglianza.
- Una doglianza non verificabile sulla base del solo ricorso, perché priva dei necessari rinvii testuali agli atti del giudizio di merito, è inammissibile.
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