Sentenza n. 1995/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note regionali del 17 gennaio e del 17 febbraio 2023 che hanno escluso che il punto prelievi esterno di Luzzi fosse munito di autorizzazione e accreditamento per erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di una struttura laboratoristica privata accreditata, ha impugnato le note regionali che negavano la sussistenza di validi titoli autorizzatori e di accreditamento per il punto prelievi esterno di Luzzi. Ha sostenuto che la deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 18 maggio 1992, che aveva autorizzato il trasferimento del laboratorio principale da Luzzi a Rende subordinandolo al mantenimento di un punto prelievi nella sede originaria, fondasse la legittimità del presidio; ha inoltre dedotto violazione della disciplina regionale sui laboratori e sui punti prelievo, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione e illogicità, richiamando la menzione e la considerazione del punto prelievi nei successivi atti regionali e commissariali. La Regione e il Commissario hanno opposto che la delibera del 1992 autorizzava il trasferimento del laboratorio principale, ma non perfezionava l’autonomo procedimento autorizzatorio del punto prelievi, e che non risultavano né un provvedimento conclusivo di autorizzazione né un autonomo titolo di accreditamento; la mera menzione del presidio in atti successivi non poteva sostituire tali titoli. La società ha anche chiesto la declaratoria del possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento. In corso di causa ha chiesto la riunione con un distinto ricorso, relativo a un provvedimento sopravvenuto adottato in risposta a una nuova istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di riunione: il provvedimento sopravvenuto era stato adottato all’esito di un autonomo procedimento avviato da una nuova istanza, e anche un eventuale annullamento in quel distinto giudizio avrebbe imposto all’Amministrazione un nuovo esercizio del potere; la trattazione congiunta non avrebbe quindi realizzato un’effettiva economia processuale. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle censure contro le note regionali. Nelle more, il DCA n. 39/2023 e i conseguenti atti di riorganizzazione della rete laboratoristica hanno ridisegnato il regime della struttura e superato il precedente contesto amministrativo cui le note impugnate si riferivano. L’eventuale annullamento delle note non avrebbe più procurato alla società un’utilità concreta e attuale; non era stato inoltre dedotto alcun interesse residuo patrimoniale o morale né la permanenza di effetti lesivi direttamente riconducibili agli atti. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e il sopravvenuto venir meno dell’interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Pertanto, essendo venuto meno l’interesse alla decisione del gravame in conseguenza delle sopravvenienze amministrative intervenute nelle more del giudizio, ricorrono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione, quando l’annullamento degli atti impugnati non può più procurare utilità e non residuano effetti lesivi attuali o interessi patrimoniali o morali dedotti, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma permanere fino alla decisione definitiva; il ricorso diviene improcedibile quando sopravvenienze amministrative superano il quadro regolatorio cui si riferiscono gli atti impugnati e il loro eventuale annullamento non può più procurare un’utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse non è esclusa dalla mera possibilità astratta di un interesse residuo: occorre che il ricorrente prospetti un interesse patrimoniale o morale oppure effetti lesivi tuttora attuali direttamente riconducibili agli atti impugnati.
- La connessione tra ricorsi non impone la riunione quando il provvedimento rilevante nell’altro giudizio deriva da un autonomo procedimento e l’esito di quel giudizio non elimina la necessità di un nuovo esercizio del potere amministrativo; in tal caso la trattazione separata può essere preferibile e non pregiudica l’economia processuale.
Come è indicizzato
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