Sentenza n. 15859/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del decreto della Questura di Roma che ha revocato la licenza al porto di fucile uso caccia nr. 520114-P rilasciato dal Comm.to di P.S. San Paolo il 26.10.20219, provvedimento datato 22 maggio 2023 e notificato al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 13 luglio 2023 (allegato UNO) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma che ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, in conseguenza del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, deducendo violazione degli artt. 1, 5, 11, 42 e 43 TULPS, dei principi del giusto procedimento, del buon andamento e della trasparenza, nonché difetto dei presupposti di legge. Ha sostenuto di non essere indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, richiamando un certificato ex art. 335 c.p.p. del 30 marzo 2023, e ha contestato che fossero venuti meno i requisiti psicofisici. La revoca era stata adottata dopo il decreto prefettizio di divieto di detenere armi, fondato sulle contestate violazioni degli artt. 572, 581 e 582 c.p. e sul venir meno dei requisiti psicofisici previsti dal D.M. Sanità 28 aprile 1998; tale decreto era stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del cui esito il ricorrente non ha dato notizia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha osservato che non risultava comunicato l’esito del ricorso straordinario contro il divieto prefettizio di detenere armi. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità della revoca va valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza rilevanza di eventuali sopravvenienze. Poiché la revoca della licenza era sostanzialmente vincolata al divieto prefettizio presupposto, l’operato della Questura è stato ritenuto corretto; le contestazioni circa l’assenza di indagini e il permanere dei requisiti non hanno condotto all’annullamento. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo si valuta, secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; eventuali sopravvenienze non incidono su tale valutazione.
- Quando la revoca di una licenza di porto d’armi è sostanzialmente vincolata a un precedente divieto prefettizio di detenere armi, la legittimità del provvedimento di revoca dipende dal provvedimento presupposto e l’amministrazione agisce correttamente adottandola in sua esecuzione.
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