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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-396/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021. — CHEP Equipment Pooling NV contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 20, paragrafo 1 – Richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro di rimborso – Elementi che possono essere oggetto di una richiesta di informazioni aggiuntive – Discrepanza tra l’importo indicato nella richiesta di rimborso e l’importo indicato nelle fatture presentate – Principio di buona amministrazione – Principio di neutralità dell’IVA – Termine di decadenza – Conseguenze per la rettifica dell’errore del soggetto passivo. — Causa C-396/20

Giurisprudenza europea62020CJ0396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito i limiti dei poteri dello Stato membro di rimborso nell’ambito della procedura prevista dalla direttiva 2008/9. In presenza di un errore dell’istante sull’importo dell’IVA chiesta a rimborso, l’amministrazione non può semplicemente fermarsi al dato della domanda iniziale se dispone degli elementi per accertare un credito maggiore. Prima deve invitare il soggetto passivo a rettificare la richiesta, nel rispetto della neutralità dell’IVA e della buona amministrazione.

Rimborso IVA a soggetto passivo non stabilito: lo Stato membro di rimborso, accertato che l’IVA in fattura è superiore a quella indicata nella domanda, deve invitare il richiedente a rettificare la domanda e non può limitarsi al minor importo richiesto.

La questione giuridica

Se l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE debba essere interpretato nel senso che, in presenza di una discrepanza numerica a svantaggio del soggetto passivo tra l’importo IVA indicato nella domanda di rimborso e quello risultante dalle fatture, lo Stato membro di rimborso possa ritenersi in possesso di tutte le informazioni pertinenti e negare qualsiasi richiesta di integrazione o rettifica, limitandosi a rimborsare soltanto l’importo indicato nella domanda iniziale.

Principio di diritto

L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, osta a che lo Stato membro di rimborso, quando abbia accertato che l’IVA effettivamente assolta a monte e risultante dalle fatture è superiore all’importo indicato nella domanda, limiti il rimborso a quest’ultimo importo senza aver prima invitato con diligenza il soggetto passivo a rettificare la domanda; la rettifica si considera presentata alla data della domanda iniziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/9/CE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 5 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 7 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera e), direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 18 direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 19, paragrafo 2, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 20, paragrafo 1, direttiva 2008/9/CE
  • Articolo 171, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 226 direttiva 2006/112/CE

Rimborso IVA a soggetto passivo non stabilito: obbligo di invitare alla rettifica della domanda

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema ungherese) in materia di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, disciplinato dalla direttiva 2008/9/CE. La controversia oppone la CHEP Equipment Pooling NV all’amministrazione fiscale ungherese e verte sulle conseguenze di una discrepanza tra l’importo IVA indicato nella domanda di rimborso e quello risultante dalle fatture prodotte.

Fatti e procedimento principale

CHEP Equipment Pooling NV, società belga soggetta a IVA, aveva presentato in Ungheria una domanda di rimborso dell’IVA assolta a monte relativa a beni e servizi acquistati nel 2016. La domanda era accompagnata da un elenco dettagliato delle fatture e dalle fatture stesse.

L’amministrazione fiscale ungherese ha rilevato:

  • fatture già oggetto di rimborso;
  • casi in cui l’importo indicato nella domanda era superiore a quello della fattura;
  • casi in cui l’importo indicato nella domanda era inferiore a quello della fattura.

Dopo una richiesta di informazioni aggiuntive ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, l’amministrazione ha rimborsato solo gli importi corrispondenti alla domanda iniziale o alle fatture, ma per le fatture con importo superiore a quello richiesto ha limitato il rimborso al minor importo indicato nella domanda. La società ha sostenuto che ciò violava il principio di neutralità dell’IVA, perché le spettava un rimborso maggiore.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se, in caso di evidenti differenze numeriche a svantaggio del contribuente tra domanda e fatture, lo Stato membro di rimborso potesse ritenere di avere già tutte le informazioni pertinenti e non chiedere ulteriori chiarimenti, negando di fatto la rettifica della domanda oltre il termine di presentazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/9/CE, che disciplina le modalità di rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), che richiede l’indicazione della base imponibile e dell’importo IVA per ciascuna fattura;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, che fissa il termine di presentazione al 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, che prevede un termine di quattro mesi per la decisione;
  • l’articolo 20, paragrafo 1, che consente allo Stato membro di rimborso di chiedere informazioni aggiuntive se non dispone di tutte le informazioni pertinenti.

Richiama inoltre la direttiva 2006/112/CE, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, sul principio del sistema comune dell’IVA;
  • l’articolo 171, paragrafo 1, che rinvia alla direttiva 2008/9 per il rimborso ai soggetti passivi non stabiliti.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2008/9 non disciplina le condizioni sostanziali del diritto al rimborso, ma soltanto le modalità procedurali. Il diritto al rimborso è correlato al diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE ed è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA.

La Corte sottolinea che il principio di neutralità dell’IVA impone che il rimborso sia concesso quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se sono stati omessi alcuni requisiti formali. Tuttavia, il soggetto passivo resta responsabile della correttezza delle indicazioni inserite nella domanda e nelle fatture.

Quanto all’articolo 20, paragrafo 1, la Corte interpreta la disposizione nel quadro della finalità della direttiva 2008/9: semplificare e velocizzare la procedura, evitando che richieste dilatorie ritardino indebitamente il rimborso. Le informazioni aggiuntive possono quindi riguardare solo elementi pertinenti e necessari per decidere sulla domanda.

Nel caso concreto, l’amministrazione ungherese aveva già chiesto informazioni aggiuntive e, sulla base di quelle ricevute, era in grado di individuare con precisione gli importi oggetto delle diverse categorie di fatture. Di conseguenza, non era obbligata a formulare ulteriori richieste di informazioni se quelle già acquisite erano sufficienti.

Tuttavia, la Corte precisa che, una volta accertato che l’importo effettivamente dovuto risultante dalle fatture era superiore a quello richiesto, l’amministrazione non poteva limitarsi a rimborsare il minor importo indicato nella domanda. In una simile situazione, il principio di buona amministrazione impone all’autorità di informare con diligenza il soggetto passivo e di invitarlo a rettificare la domanda iniziale. La rettifica si innesta sulla domanda originaria e si considera presentata alla data di quest’ultima, così da evitare gli effetti pregiudizievoli del termine di decadenza.

La Corte osserva inoltre che, in assenza di un simile invito, l’amministrazione comprometterebbe in modo sproporzionato il principio di neutralità fiscale, lasciando a carico del soggetto passivo un IVA che, in base ai requisiti sostanziali, avrebbe diritto a recuperare.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, osta a che lo Stato membro di rimborso limiti il rimborso all’importo indicato nella domanda iniziale quando sappia, anche grazie alle informazioni aggiuntive ricevute, che l’IVA effettivamente assolta in fattura è superiore.

In tale ipotesi, l’amministrazione deve invitare con diligenza il soggetto passivo a rettificare la domanda; la rettifica va considerata presentata alla data della domanda iniziale.

Principi affermati

  • Il rimborso IVA ai sensi della direttiva 2008/9 è una modalità applicativa del diritto sostanziale al recupero dell’IVA, correlato al diritto di detrazione.
  • L’amministrazione dello Stato membro di rimborso può chiedere informazioni aggiuntive solo entro i limiti delle informazioni pertinenti e necessarie per decidere sulla domanda.
  • Se l’amministrazione accerta che l’IVA effettiva è superiore a quella indicata nella richiesta, deve consentire la rettifica della domanda anziché limitarsi al minore importo originariamente richiesto.
  • La rettifica della domanda si collega temporalmente alla domanda iniziale, con effetti decisivi rispetto al termine di decadenza.

Come è indicizzato

Materieivarimborso ivafiscalità indirettaprocedimento amministrativo tributarioneutralità fiscale

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