Sentenza del 28/10/2015 n. 21976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 1997. L'Agenzia aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché collegati a fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, emerse da controlli e documentazione extracontabile rinvenuta presso una società terza. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'accertamento, l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova e la nullità dell'atto per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dopo il verbale di accesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché le relative contestazioni erano state proposte per la prima volta in appello e, inoltre, il primo motivo non era autosufficiente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'Amministrazione aveva fornito elementi idonei a contestare l'effettività delle operazioni, mentre la contribuente non aveva dimostrato concretamente l'esistenza delle forniture e il collegamento dei flussi finanziari con le fatture e le successive vendite. La L.V.S. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 75 del T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa; i costi relativi a operazioni inesistenti non sono deducibili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina i requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento. La relativa contestazione deve essere proposta tempestivamente e deve consentire al giudice di verificare concretamente il contenuto dell'atto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Consente la rettifica IVA sulla base di elementi presuntivi e probatori idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici possono fondare la decisione quando siano gravi, precise e concordanti; nel caso concreto, i controlli incrociati e la documentazione extracontabile sono stati ritenuti idonei a sostenere la contestazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Prevede, in determinate ipotesi, un termine dilatorio dopo la consegna del verbale di chiusura delle operazioni di verifica prima dell'emissione dell'accertamento. La relativa eccezione, se non proposta tempestivamente nel primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione. Le doglianze devono essere formulate secondo il corretto vizio processuale o sostanziale e rispettare il principio di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione, senza consentire l'introduzione di censure nuove.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire elementi probatori o presuntivi idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare concretamente che le operazioni sono state realmente eseguite.
- La sola fattura, la regolare annotazione contabile e il pagamento tramite strumenti tracciabili non bastano, perché possono essere utilizzati per simulare un'operazione reale. Occorre documentare la consegna effettiva dei beni o l'esecuzione dei servizi, la loro utilità per l'impresa e la coerenza dei flussi finanziari.
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi può essere utilizzata dall'Amministrazione se inserita in un quadro indiziario coerente e adeguatamente collegata al contribuente e alle operazioni contestate.
- Le eccezioni relative alla motivazione dell'avviso, alla conoscibilità degli atti richiamati e al mancato rispetto del termine dilatorio devono essere sollevate già nel ricorso introduttivo; la loro proposizione per la prima volta in appello comporta l'inammissibilità.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti, riproducendo il contenuto necessario per consentire alla Corte il controllo senza dover effettuare autonome verifiche di fatto.
- L'archiviazione o l'esito favorevole di un procedimento penale non esclude automaticamente la responsabilità tributaria, poiché il giudizio fiscale segue regole probatorie e finalità diverse.
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