Cassazione Penale, Sentenza n. 21365/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna n. 2376/2010 relativo al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2, comma 1-bis d.l. n. 463/1983 conv. dalla l. n. 638/1983). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione ed errore nella determinazione degli importi dei versamenti omessi, sostenendo che gli importi annuali non superavano la soglia punitiva di euro 10.000,00
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il GIP, in data 28 aprile 2022 (provvedimento prodotto dal difensore), aveva già disposto la declaratoria di revoca del decreto penale di condanna rilevando che per le annualità contestate (2005 e 2006) l'omissione contributiva non aveva superato l'importo di euro 10.000,00 annui e che il fatto non era previsto come reato. Il Procuratore generale aveva comunque prospettato l'errore di fatto nella determinazione degli importi (circa euro 6.000,00 annui). Non essendovi interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata pronunciata condanna alle spese
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983
omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali oltre la soglia di euro 10.000,00 annui
Il reato è configurabile solo se l'omissione delle ritenute supera l'importo di euro 10.000,00 annui; la determinazione della soglia è centrale per la punibilità
art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Esclude la sussistenza del reato quando l'importo annuo delle ritenute non versate non supera euro 10.000,00; la verifica del superamento della soglia deve seguire le modalità di calcolo indicate dalla giurisprudenza
Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018 (Del Fabro, Rv. 272163)
Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, Del Fabro, Rv. 272163
Per il calcolo del superamento della soglia di punibilità si deve fare riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio — 16 dicembre), includendo le retribuzioni corrisposte nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso
Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016 (Lanzoni, Rv. 268308)
Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308
L'omesso versamento di contributi nell'arco di un anno integra una fattispecie di consumazione prolungata e le omissioni successive vanno considerate come momenti esecutivi di un unico reato; per la verifica della soglia occorre considerare tutte le omissioni del medesimo anno, comprese quelle estinte per prescrizione
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves, Rv. 272308)
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308
Se il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene un provvedimento che elimina l'interesse alla decisione (ad es. revoca del decreto penale perché gli importi omessi non superano la soglia prevista), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Per valutare se l'omesso versamento di ritenute integri reato è necessario calcolare gli importi secondo le mensilità di scadenza dei versamenti (periodo 16 gennaio — 16 dicembre) e sommare tutte le omissioni relative allo stesso anno contributivo.
- Le omissioni verificatesi nel corso del medesimo anno devono essere considerate nel loro insieme come una consumazione prolungata di un unico reato; perciò anche omissioni singole, se sommate, possono superare la soglia o rimanere al di sotto di essa.
- Se il superamento della soglia annua è contestato, è opportuno produrre documentazione contabile precisa che ricostruisca i termini di maturazione e le scadenze dei versamenti per ciascun anno rilevante.
- In caso di sopravvenuta mancanza di interesse il ricorrente non viene condannato alle spese o a sanzioni pecuniarie: ciò invoglia a comunicare tempestivamente al giudice eventuali atti sopravvenuti che rendano inutile il giudizio.
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