Cassazione Penale, Ordinanza n. 13953/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni tre di reclusione, con pari durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fallimentare, limitatamente al solo reato residuo sub b). Per il capo a) la precedente decisione rescindente aveva già disposto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con motivi distinti, erroneità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, travisamento della prova, manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, con riferimento sia alle contestazioni sub a) sia sub b). La Corte di cassazione rileva però che, per il capo b), l'affermazione di responsabilità era ormai definitiva e il rinvio era stato disposto solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; quanto al capo a), il reato era estinto per prescrizione. Ne consegue che le censure formulate dal ricorrente erano tutte inammissibili perché dirette a rimettere in discussione profili non più deducibili nel giudizio di rinvio o relativi a un reato già estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La decisione è fondata sul fatto che, per il capo b), la responsabilità penale era già definitiva e il giudizio di rinvio riguardava solo la pena; per il capo a), vi era già stato annullamento senza rinvio per prescrizione. Pertanto non erano più proponibili doglianze sulla colpevolezza o sull'elemento soggettivo.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
richiamato quale base delle pene accessorie applicate nella rideterminazione della pena relativa al reato residuo
art. 616 cod. proc. pen.
utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione ha già disposto il rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, le censure volte a contestare l'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché esulano dal perimetro del giudizio rescissorio.
- Se un capo d'imputazione è già stato definito con annullamento senza rinvio per prescrizione, non possono essere riproposte doglianze sulla colpevolezza o su altri profili di merito relativi a quel capo.
- Nel giudizio di rinvio vincolato, il giudice e le parti possono discutere solo i punti devoluti dalla pronuncia rescindente; ogni motivo estraneo a tale perimetro è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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