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Parere

Parere n. 360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Silvia Di Clerico contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Università degli studi di Chieti e il Cineca – Consorzio interuniversitario, nei confronti del signor Marco Frasca per l’annullamento: - della graduatoria unica di merito relativa alla prova di ammissione alle facoltà di Medicina e Odontoiatria pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.itin in data 22 aprile 2014; - delle schede di valutazione; - del Bando D.R. n.357 relativo alle modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Corsi di laurea A, B, C, D – Roma - Azienda policlinico Umberto 1 - classe LM -41), (Corso di laurea E - Polo Pontino - classe LM-41), Medicina e chirurgia (Azienda ospedaliera Sant'Andrea - classe LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (Roma- Policlinico Umberto 1-classe LM-46), pubblicato in data 7 febbraio 2014; - dell'Allegato A al Bando D.R. n. 357, recante i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria, in Medicina veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o comunque consequenziale; - della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a. a. 2014/2015, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tar Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina L'Aquila, Medicina Perugia (sede di Perugia e sede di Terni), Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Firenze, Medicina Chieti, Medicina Siena, Medicina Pisa" Medicina Bologna, Medicina Torino I Facoltà, Medicina Torino II Facoltà, Medicina Napoli "Federico II'', Medicina Napoli Seconda Università (sede di Napoli e sede di Caserta), Medicina Molise, Medicina Foggia, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Parma, Medicina Genova, Medicina Verona, Medicina Pavia, Medicina Brescia, Medicina Varese Insubria, Medicina Padova, Medicina Vercelli "Avogadro", Medicina Ferrara, Medicina Salerno, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Bari, Medicina Udine, Medicina Trieste, Medicina Cagliari, Medicina Catania, Medicina Messina, Medicina Palermo, Medicina Sassari, Medicina Catanzaro; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Università di Roma “La Sapienza” e delle Sottocommissioni di aula, ove il ricorrente ha svolto la prova di ammissione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale; - nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammessa al corso di laurea per cui è causa.

Giustizia amministrativa201800175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, comprese graduatorie, bando, quesiti, verbali e schede di valutazione, con richiesta di ammissione al corso di laurea

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, deducendo sei gruppi di censure: errata formulazione dei quesiti; violazione della disciplina dello svolgimento delle prove e disparità di trattamento; illegittimità della determinazione dei posti disponibili; violazione dei principi costituzionali, della disciplina sul fabbisogno di professionalità e di direttive europee; mancata riassegnazione dei posti rimasti disponibili; violazione del principio di anonimato delle prove e delle istruzioni operative. Nel corso dell’istruttoria il Ministero ha comunicato che la ricorrente aveva superato il test di ammissione per l’anno accademico 2022-2023 ed era iscritta al corso di laurea in Medicina e chirurgia. A seguito dell’invito della Sezione a comunicare la permanenza dell’interesse, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure dedotte. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha preso atto della rinuncia della ricorrente e della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, derivante anche dall’intervenuta ammissione al corso di laurea. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia

La dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente, unitamente alla sopravvenuta ammissione al corso di laurea, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la volontà della ricorrente di non ottenere più una decisione sul ricorso impedisce l’esame delle censure nel merito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base normativa del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il rimedio del ricorso straordinario è qualificato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo.

  • art. 14, comma 6, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla censura concernente il principio di anonimato delle prove, senza essere esaminata nel merito.

  • art. 4, legge 2 agosto 1999, n. 264

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’accesso programmato e alla procedura di ammissione, ma le relative censure non sono state esaminate per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il principio dispositivo comporta che la rinuncia espressa del ricorrente, quando evidenzi il venir meno dell’interesse alla decisione, conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’intervenuta ammissione del ricorrente al corso di studi oggetto della procedura selettiva può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sulle censure rivolte contro la graduatoria e gli atti concorsuali, ove il ricorrente dichiari espressamente di rinunciare al ricorso.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro gli atti di ammissione ai corsi di Medicina

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una studentessa contro il Ministero dell’università e della ricerca, l’Università degli studi di Chieti e il Cineca, con riferimento agli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.

Premesse e oggetto del ricorso

La ricorrente aveva chiesto l’annullamento della graduatoria unica di merito, delle schede di valutazione, del bando e dei relativi allegati, dei verbali della commissione e delle sottocommissioni d’aula, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto di essere ammessa al corso di laurea.

Il ricorso era stato notificato il 6 agosto 2014 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 20 aprile 2015, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971.

Censure dedotte

La ricorrente aveva articolato sei gruppi di motivi, riguardanti:

  • l’errata formulazione dei quesiti e la violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento e accesso ai corsi universitari;
  • la violazione delle regole concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali, con deduzione di disparità di trattamento, difetto dei presupposti e sviamento;
  • l’illegittimità della determinazione dei posti disponibili;
  • la violazione dei principi costituzionali, della disciplina relativa alla rilevazione del fabbisogno di professionalità e di alcune direttive europee;
  • la mancata riassegnazione dei posti rimasti disponibili;
  • la violazione del principio di anonimato delle prove e delle istruzioni operative impartite ai candidati.

Sviluppo dell’istruttoria

La Sezione aveva sollecitato più volte la trasmissione della relazione istruttoria, anche mediante il parere interlocutorio n. 2097/2018 del 27 agosto 2018. Con relazione del 6 settembre 2024, il Ministero dell’università e della ricerca ha riferito di avere acquisito informazioni dall’Università degli studi “G. D’Annunzio”, secondo cui la ricorrente aveva superato il test di ammissione per l’anno accademico 2022-2023 ed era iscritta al corso di laurea in Medicina e chirurgia. Il Ministero aveva comunque concluso per il rigetto del ricorso nel merito.

Sopravvenuta carenza di interesse

Con nota dell’11 settembre 2024, la Sezione ha invitato le parti a comunicare l’eventuale permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio o la sopravvenienza di cause di improcedibilità.

La ricorrente, con memoria del 17 settembre 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso straordinario. La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione, considerata insieme all’intervenuta ammissione al corso di laurea, evidenziasse il venir meno dell’interesse alla decisione.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha affermato che il principio dispositivo opera anche nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, la rinuncia espressa dalla ricorrente, in presenza della sopravvenuta carenza di interesse, preclude l’esame nel merito delle censure formulate contro la procedura selettiva.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna delle questioni relative alla legittimità dei quesiti, alla determinazione dei posti, alla riassegnazione dei posti disponibili o all’anonimato delle prove è stata quindi definita nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso programmato ai corsi universitari
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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