Cassazione Penale, Sentenza n. 4331/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 6, comma 6, L. 401/1989 per non aver ottemperato all'ordine di presentarsi per la firma in occasione dell'incontro amichevole Andria-Bari in violazione del DASPO. Due motivi principali: (1) vizio di legge e di motivazione perché, a suo dire, il divieto non era stato esteso alle partite amichevoli; (2) vizio di legge e di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Questore avesse espressamente esteso il divieto anche alle partite amichevoli, per cui l'obbligo di presentarsi per la firma sussisteva anche per l'incontro contestato. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte di merito ha motivato che i fatti erano di notevole gravità (aggressione di steward, minacce ripetute al personale delle forze dell'ordine e lancio di bottiglie) e quindi la causa non era applicabile. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (richiamo alla sentenza Corte Cost. 13/6/2000, n.186). Sentenza resa il 24 settembre 2021.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, L. 401/1989
La norma è stata interpretata come sanzionatrice della violazione dell'obbligo di presentazione imposto dal provvedimento di DASPO: il mancato rispetto dell'ordine di firma integra il reato previsto.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non fosse applicabile, atteso che il comportamento era qualificato come grave per le aggressioni, le minacce e il lancio di oggetti.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione equitativa (versamento alla Cassa delle Ammende) e alla valutazione della responsabilità nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione dell'inammissibilità, pur disponendo il versamento equitativo.
Massime di principio
- Se il provvedimento del Questore contiene espressa menzione delle "partite amichevoli" il divieto di accesso e gli obblighi connessi (es. presentazione per la firma) si applicano anche a tali incontri.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede che il fatto sia di modesta gravità; condotte violente o pericolose (aggressioni, minacce, lancio di oggetti) escludono normalmente l'applicabilità della causa.
- Un ricorso che si limiti a deduzioni generiche e non confonti puntualmente la motivazione di merito rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e, ai sensi della giurisprudenza citata, disporre il versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
- In fase difensiva è utile contestare sia la sussistenza materiale delle condotte addebitate sia l'interpretazione e la portata del provvedimento amministrativo (es. campo di applicazione del DASPO), fornendo elementi probatori specifici per dimostrare l'assenza di violenza o di pericolosità.
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