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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5408 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Sequenza negoziale di donazione tra genitori e figli e successiva vendita tra donatari e terzo - Simulazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che l'operazione composta dalla donazione di una quota di terreno edificabile dalla contribuente ai familiari e dalla successiva vendita della quota, pochi giorni dopo, a una società terza fosse stata realizzata per ottenere un indebito vantaggio fiscale. Secondo l'Ufficio, l'applicazione dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede necessariamente la simulazione o la natura fittizia degli atti, essendo sufficiente l'uso improprio, ingiustificato o deviante di strumenti negoziali formalmente leciti. La contribuente sosteneva invece che la donazione fosse reale, che i donatari avessero effettivamente percepito il prezzo e che non esistesse alcuna norma impeditiva della sequenza donazione-vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo all'insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Ha cassato la decisione della CTR Lombardia, ritenendo errato limitare l'analisi alla verifica della simulazione della donazione o della vendita. Anche operazioni effettive e non simulate possono integrare interposizione elusiva quando la loro combinazione consenta di aggirare il regime fiscale applicabile attraverso un uso improprio di strumenti giuridici leciti. La causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese, affinché riesamini la controversia secondo tali principi.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina antielusiva dell'interposizione

    La norma può essere applicata anche quando gli atti negoziali siano reali e non simulati, se la loro combinazione realizza un uso improprio, ingiustificato o deviante di strumenti giuridici leciti allo scopo di eludere il regime fiscale applicabile.

  • Art. 37-bis, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato nel contesto della disciplina antielusiva applicabile alle operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette a ottenere indebiti vantaggi fiscali.

  • Art. 53 Costituzione

    La Corte richiama il principio generale di capacità contributiva quale fondamento del principio antielusivo, insieme ai principi dell'ordinamento comunitario.

  • Art. 1322 codice civile

    La libertà contrattuale e l'autonomia negoziale non possono essere utilizzate in modo distorto per ottenere un vantaggio fiscale contrario alla finalità delle norme tributarie.

  • Art. 81, comma 1, T.U.I.R.

    È richiamato in relazione alla tassazione dei redditi diversi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili.

Massime di principio

  • La genuinità e l'effettività dei singoli atti non escludono, da sole, l'elusione: deve essere valutata la sequenza negoziale nel suo complesso e il risultato fiscale perseguito.
  • Per applicare la disciplina antielusiva non è necessariamente indispensabile dimostrare una simulazione, una frode o la mancata percezione del corrispettivo da parte degli intestatari formali.
  • Una donazione seguita a breve distanza dalla vendita del bene può essere considerata elusiva se appare priva di una giustificazione economica o familiare autonoma e consente di evitare il regime fiscale che si sarebbe applicato alla vendita diretta.
  • La prossimità temporale, i rapporti familiari, l'identità del notaio, la predeterminazione dell'operazione e il trasferimento effettivo del prezzo sono elementi valutabili complessivamente, ma non determinano automaticamente l'elusione.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare le ragioni extrafiscali della donazione, l'autonomia decisionale dei donatari, la reale disponibilità del bene e del corrispettivo e l'assenza di un accordo unitario preordinato al risparmio d'imposta.
  • Il giudice tributario deve verificare l'eventuale abuso del complesso negoziale e non limitarsi a stabilire se i singoli contratti siano formalmente validi o simulati.

Testo integrale

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