Cassazione Civile, Sentenza n. 30496/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di bollo relativo ad un "Aggiuntivo a contratto di mutuo fondiario" (rin negoziazione di un pregresso mutuo fondiario). Questione centrale: se l'art. 15 del d.P.R. n. 601/1973, che prevede l'esenzione per le operazioni a medio e lungo termine e gli atti ad esse inerenti, si applichi anche agli atti modificativi/ricontrattativi che non comportano l'erogazione di nuova provvista finanziaria ma solo la rinegoziazione dei termini di restituzione del finanziamento già erogato.
La decisione
L'Agenzia delle entrate ha annullato in via di autotutela l'avviso di liquidazione, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ha compensato le spese giudiziali e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso, in quanto la declaratoria di estinzione rende inefficaci le pronunce dei gradi precedenti.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 601/1973
Le operazioni a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione, ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, legge 24 novembre 2003, n.326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La norma prevede l'esenzione per le operazioni a medio e lungo termine e per gli atti inerenti alla loro esecuzione, modifica ed estinzione. Pur essendovi giurisprudenza che condiziona l'agevolazione all'esistenza di una nuova provvista, la Corte nel caso in esame riconosce che la disciplina può comprendere anche atti modificativi che realizzino concretamente lo scopo del finanziamento (es. ricontrattazione dei termini) anche se non comportano nuova erogazione, purché la ricontrattazione sia funzionale alla realizzazione dell'operazione finanziaria.
art. 12 delle preleggi
Richiamato dal ricorrente come criterio di interpretazione normativa; la Corte ne ha tenuto conto nell'interpretazione testuale e teleologica dell'art. 15 per valutare l'ambito dell'agevolazione.
art. 375 c.p.c.
Citato in relazione alla rimessione alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile quando non ricorrevano i presupposti per i provvedimenti di cui all'art. 375 c.p.c.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Dispositivo relativo all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato; la Corte dichiara l'estinzione con effetto di cassazione senza rinvio, rimuovendo pronunce non più attuali.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Consente al giudice tributario, valutata complessivamente la lite, di disporre la compensazione delle spese giudiziali nei casi di estinzione per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002 n. 11
Prevede il raddoppio del contributo unificato se il procedimento per cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con ordinaria inammissibilità. La Corte chiarisce che tale maggiorazione non si applica in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla l'atto impugnato in autotutela, il giudizio tributario si estingue per cessazione della materia del contendere e la Corte di legittimità dichiara l'estinzione con effetto di cassazione senza rinvio.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere il giudice può compensare le spese processuali previa valutazione complessiva della lite; la compensazione non è automatica ma discrezionale.
- L'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 copre le operazioni a medio e lungo termine e gli atti ad esse inerenti (esecuzione, modificazione, estinzione). In controversie simili occorre valutare se l'atto modificativo sia funzionale a realizzare lo scopo originario del finanziamento; se sì, l'agevolazione può essere riconosciuta anche in assenza di nuova provvista.
- La giurisprudenza passata non è univoca: alcune pronunce richiedono una nuova erogazione per l'applicazione dell'agevolazione, ma la tendenza giurisprudenziale può ritenere rilevanti anche le modifiche che rendono concretamente fruibile il finanziamento già erogato.
- Il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione non si applica quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere, perché le pronunce dei precedenti gradi decadono e non vi è conferma integrale della statuizione impugnata.
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