Sentenza n. 2723/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni convenute sull'atto di diffida trasmesso a mezzo pec il 26/11/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle diffide finalizzate al pagamento del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni debitorie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già docente di ruolo fino al 31 agosto 2020, deduceva la violazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 per il silenzio serbato dalle amministrazioni sulle diffide trasmesse il 12 marzo 2025, il 1° ottobre 2025 e il 26 novembre 2025, con cui aveva chiesto l'adozione degli adempimenti necessari alla liquidazione e al pagamento del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali, interessi di mora e rivalutazione monetaria. Le amministrazioni scolastiche sostenevano di avere trasmesso all'INPS, il 19 dicembre 2025, la documentazione necessaria alla liquidazione. L'INPS eccepiva il difetto di giurisdizione amministrativa, ritenendo la pretesa relativa al pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto un diritto soggettivo spettante a una dipendente pubblica contrattualizzata, devoluto al giudice ordinario. In subordine, l'INPS deduceva la sopravvenuta carenza di interesse, avendo disposto il pagamento con accredito programmato per il 18 marzo 2026. La ricorrente, preso atto dell'avvenuto soddisfacimento della pretesa, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale, l'autorità giurisdizionale munita di giurisdizione. Il giudice ha ritenuto che la domanda, pur formalmente proposta come azione avverso il silenzio, riguardasse in realtà il pagamento di una prestazione economica fondata su un diritto soggettivo di una dipendente pubblica contrattualizzata. L'azione contro il silenzio presuppone infatti la giurisdizione amministrativa e non attribuisce al TAR una nuova o autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva: gli artt. 31 e 117 c.p.a. disciplinano il rito, ma non fondano la giurisdizione. Poiché l'inerzia non atteneva all'esercizio di un potere autoritativo, il rimedio contro il silenzio non era esperibile davanti al giudice amministrativo. Il TAR ha inoltre precisato che, sebbene l'avvenuta liquidazione del trattamento, riconosciuta dalle parti, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, doveva essere esaminata prioritariamente la questione di giurisdizione, sollevata dall'INPS. Il processo potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra tutte le parti e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
L'obbligo generale di conclusione del procedimento non consente di utilizzare l'azione contro il silenzio per ottenere dal giudice amministrativo il pagamento di una prestazione riconducibile a un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario.
artt. 31 e 117 c.p.a.
"L'actio contra silentium ex artt. 31 e 117 c.p.a. non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"
Le disposizioni regolano il rito avverso il silenzio, ma non fondano la giurisdizione amministrativa, che deve essere individuata secondo gli ordinari criteri di riparto.
artt. 442 e 444 c.p.c.
Le controversie relative al pagamento del trattamento spettante a un dipendente pubblico contrattualizzato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
art. 11 c.p.a.
A seguito della declinatoria di giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel termine previsto dalla disciplina della translatio iudicii.
art. 76, comma 4, c.p.a. e art. 276, comma 2, c.p.c.
Le questioni processuali e di merito devono essere esaminate secondo il loro ordine logico, con priorità dei presupposti processuali e, tra questi, della giurisdizione.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è esperibile davanti al giudice amministrativo solo quando l'inerzia riguarda l'esercizio di un potere pubblico e incide su interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, su diritti soggettivi; non è utilizzabile per ottenere il riconoscimento o il pagamento di un diritto soggettivo estraneo alla giurisdizione amministrativa.
- Gli artt. 31 e 117 c.p.a. disciplinano il rito contro il silenzio, ma non costituiscono una autonoma fonte di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La giurisdizione deve essere individuata applicando gli ordinari criteri di riparto.
- La controversia sul pagamento del trattamento di fine rapporto o di fine servizio spettante a un dipendente pubblico contrattualizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la domanda sia formalmente proposta come azione contro il silenzio dell'amministrazione.
- La questione di giurisdizione, quale presupposto processuale, deve essere esaminata prioritariamente rispetto alle condizioni dell'azione e al merito; pertanto, anche l'avvenuto soddisfacimento della pretesa può non impedire una preventiva pronuncia declinatoria della giurisdizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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