Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16987/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che potesse essere accolta l'istanza di rimessione alle Sezioni ordinarie e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per violazioni urbanistiche ed edilizie. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse rilevato l'estinzione dei reati contravvenzionali per intervenuta prescrizione. Con successiva memoria ha anche chiesto la rimessione del procedimento alle Sezioni ordinarie della Suprema Corte. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, osservando che la contestazione faceva riferimento al 01/09/2020, data rispetto alla quale non rilevava la prescrizione ma l'eventuale improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.; ha inoltre rilevato che la questione del tempus commissi delicti non era stata dedotta in appello, con conseguente preclusione del relativo accertamento in sede di legittimità. In via ulteriore, ha osservato che la data di consumazione indicata dall'accusa non era stata efficacemente contestata e che il richiamo al fascicolo fotografico confermava che la struttura era ancora neppure completata.

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    applicabile ai soli procedimenti di impugnazione commessi a far data dal 1 gennaio 2020

    Per la data richiamata in contestazione la questione non andava verificata sotto il profilo della prescrizione, ma semmai dell'improcedibilità introdotta dalla riforma; la norma è richiamata per escludere la fondatezza della doglianza difensiva.

  • L. n. 134 del 2021

    È citata come legge che ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p., rilevante per i procedimenti di impugnazione instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Massime di principio

  • Quando la contestazione temporale del fatto ricade nell'ambito applicativo della disciplina dell'improcedibilità introdotta dall'art. 344-bis c.p.p., la doglianza fondata sulla prescrizione va scrutinata alla luce di tale diverso istituto, non potendo il ricorrente invocare automaticamente l'estinzione del reato per prescrizione.
  • La questione del tempus commissi delicti, se non dedotta nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, perché richiede un accertamento fattuale precluso al giudice di legittimità.
  • Il generico richiamo a elementi di segno opposto contenuti nella decisione di primo grado non è sufficiente a superare un accertamento della Corte territoriale fondato su atti istruttori specifici, come il fascicolo fotografico, quando tali atti depongano per uno stato dell'opera ancora non completato.
  • La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.