Cassazione Penale, Ordinanza n. 16987/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che potesse essere accolta l'istanza di rimessione alle Sezioni ordinarie e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per violazioni urbanistiche ed edilizie. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse rilevato l'estinzione dei reati contravvenzionali per intervenuta prescrizione. Con successiva memoria ha anche chiesto la rimessione del procedimento alle Sezioni ordinarie della Suprema Corte. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, osservando che la contestazione faceva riferimento al 01/09/2020, data rispetto alla quale non rilevava la prescrizione ma l'eventuale improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.; ha inoltre rilevato che la questione del tempus commissi delicti non era stata dedotta in appello, con conseguente preclusione del relativo accertamento in sede di legittimità. In via ulteriore, ha osservato che la data di consumazione indicata dall'accusa non era stata efficacemente contestata e che il richiamo al fascicolo fotografico confermava che la struttura era ancora neppure completata.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
applicabile ai soli procedimenti di impugnazione commessi a far data dal 1 gennaio 2020
Per la data richiamata in contestazione la questione non andava verificata sotto il profilo della prescrizione, ma semmai dell'improcedibilità introdotta dalla riforma; la norma è richiamata per escludere la fondatezza della doglianza difensiva.
L. n. 134 del 2021
È citata come legge che ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p., rilevante per i procedimenti di impugnazione instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Massime di principio
- Quando la contestazione temporale del fatto ricade nell'ambito applicativo della disciplina dell'improcedibilità introdotta dall'art. 344-bis c.p.p., la doglianza fondata sulla prescrizione va scrutinata alla luce di tale diverso istituto, non potendo il ricorrente invocare automaticamente l'estinzione del reato per prescrizione.
- La questione del tempus commissi delicti, se non dedotta nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, perché richiede un accertamento fattuale precluso al giudice di legittimità.
- Il generico richiamo a elementi di segno opposto contenuti nella decisione di primo grado non è sufficiente a superare un accertamento della Corte territoriale fondato su atti istruttori specifici, come il fascicolo fotografico, quando tali atti depongano per uno stato dell'opera ancora non completato.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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