Sentenza n. 1503/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla della sentenza n. 341 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, notificata il 22 aprile 2024 e passata in giudicato il 22 ottobre 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad attivare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, chiedendo l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento; ha depositato soltanto un ordine di pagamento relativo alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il TAR ha escluso, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., in ragione dell'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione su istanza della parte in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata immediatamente, poiché il Collegio ha ritenuto non sussistenti allo stato i relativi presupposti in ragione dell'esiguità dell'importo, ferma la possibilità di applicarla in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali, era decorso senza esecuzione e consentiva la proposizione del ricorso in ottemperanza.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la disciplina applicabile nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può dichiarare l'inottemperanza di un'amministrazione a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario quando il titolo riconosce una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione e l'obbligo non è stato adempiuto.
- Accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta destinato a operare, su attivazione della parte, dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può escluderla allo stato, valutando le circostanze concrete e l'entità dell'obbligazione, con possibilità di successiva applicazione in caso di persistente ritardo nell'esecuzione.
- Il Commissario ad acta nominato tra i dipendenti pubblici già preposti alla gestione della spesa oggetto dell'obbligo può svolgere l'incarico senza compenso aggiuntivo, secondo la valutazione compiuta dal giudice dell'ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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