Ordinanza n. 971/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali dell'11.04.2025 avente ad "Oggetto: seguiti del preavviso di rigetto prot. CSEA 2018 Reg.Uff 2025-0012844-U - comunicazione del provvedimento definitivo di diniego dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 - D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i."; - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali del 27.03.2025 avente ad "Oggetto: preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica presentata per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 - D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i." richiamato nell'impugnato "provvedimento definitivo di diniego" di CSEA dell'11.04.2025; - del "parere tecnico" (prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E) avente ad oggetto "quesito ILVA SpA su regime agevolativo previsto per le imprese "energivore" di cui al D.M. 21 Dicembre 2017", richiamato nel "preavviso di rigetto" di CSEA del 27.03.2025; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 82 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2018 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018" n. 83 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2019" n. 75 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2019 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2019" n. 76 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2020" n. 64 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2020 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2020" n. 65 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2021" n. 52 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2021 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2021" n. 53 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2022" n. 41 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025, nella parte in cui nella sezione "Esclusioni" dalle agevolazioni per l'anno 2022 viene inserita la odierna ricorrente; - dell'"Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2022" n. 42 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.05.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - per quanto occorra, della Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonchè del relativo "Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea"; - per quanto occorra, della Deliberazione di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto "Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017" nonchè del relativo "Allegato A" "che (ne) forma parte integrante e sostanziale"; - per quanto occorra, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego CSEA dell'accesso al meccanismo agevolativo per imprese a forte consumo di energia elettrica, connessi preavviso di rigetto, parere tecnico ed elenchi delle imprese escluse per le annualità indicate
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego adottato da CSEA per la partecipazione al meccanismo agevolativo previsto per le imprese a forte consumo di energia elettrica, nonché gli atti presupposti e connessi. Il diniego è stato fondato sull'art. 3, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017, che esclude dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. CSEA ha ritenuto integrata tale condizione in ragione della sottoposizione della società all'amministrazione straordinaria. Nel corso dell'udienza il Collegio ha prospettato alle parti la possibile rimessione della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea oppure la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte su un'analoga questione già rimessa.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio in via impropria ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti per attendere la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale sollevata dalla stessa Sezione con ordinanza n. 02732/2025 in una vicenda analoga. Non è stata quindi pronunciata alcuna decisione di merito sulla legittimità del diniego CSEA né sugli altri atti impugnati. La sospensione opera fino all'esito del giudizio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, D.M. 21 dicembre 2017
Non accedono alle agevolazioni …le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”
La disposizione costituisce il fondamento del diniego, poiché esclude dall'accesso alle agevolazioni le imprese in difficoltà.
art. 267 TFUE
È stato richiamato quale fondamento della questione pregiudiziale già sollevata dalla Sezione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in una vicenda analoga.
art. 79 c.p.a.
Consente la sospensione del giudizio; è stato applicato unitamente all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione impropria in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.
art. 295 c.p.c.
È stato applicato quale base della sospensione necessaria del giudizio in attesa della decisione pregiudiziale su analoga questione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per dare comunicazione alle parti della possibile sospensione o rimessione della questione alla Corte di giustizia.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione di diritto dell'Unione europea identica o analoga a quella già rimessa alla Corte di giustizia, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. fino alla pronuncia della Corte.
- La qualificazione di un'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria come "impresa in difficoltà" ai fini dell'esclusione da un meccanismo agevolativo può costituire una questione pregiudiziale di diritto dell'Unione europea, tale da giustificare la sospensione del giudizio in attesa della relativa pronuncia della Corte di giustizia.
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