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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3845 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Ricorso - Atti autonomamente impugnabili - Contestazione di vizi propri - Necessità - Motivi di ricorso - Requisiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento chiedendo, in sostanza, il riesame della pretesa tributaria e l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti. Tuttavia, le doglianze non erano specificamente riferite a vizi propri dell’intimazione, non erano adeguatamente fondate in fatto e in diritto e non risultavano supportate da idonea documentazione. Il ricorso pretendeva inoltre di rimettere alla Commissione l’individuazione dei motivi attraverso l’esame degli atti prodotti, senza formulare censure chiare e determinate.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’intimazione di pagamento, quale atto autonomamente impugnabile, può essere contestata soltanto per vizi propri, non per rimettere in discussione nel merito una pretesa tributaria ormai consolidata o per impugnare genericamente gli atti prodromici. L’assenza, l’incertezza o l’insufficienza dei motivi di ricorso impedisce al giudice di individuare con precisione l’oggetto della contestazione e determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri.

    L’intimazione di pagamento può essere contestata esclusivamente per anomalie o illegittimità proprie dell’atto, non per contestare genericamente il merito della pretesa tributaria o atti precedenti ormai non tempestivamente impugnati.

  • Art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, chiari e sufficientemente determinati, fondati in fatto e in diritto. L’incertezza, l’incompletezza o la mera genericità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si impugna un atto tributario autonomamente impugnabile, occorre contestare vizi propri dell’atto, come difetti di motivazione, notificazione, calcolo, sottoscrizione o legittimazione, e non limitarsi a negare genericamente il debito.
  • I motivi devono essere esposti in modo specifico, indicando quale norma è stata violata, quale fatto concreta la violazione e quale conseguenza si chiede al giudice.
  • Non è sufficiente chiedere il riesame della posizione o l’annullamento degli atti presupposti senza spiegare puntualmente le ragioni della richiesta e senza produrre la documentazione pertinente.
  • Il giudice non è tenuto a ricostruire autonomamente le censure esaminando la documentazione allegata: l’onere di individuare e formulare i motivi resta a carico del ricorrente.
  • Se l’atto impugnato è successivo ad atti precedenti non contestati tempestivamente, la loro contestazione sostanziale può essere preclusa, salvo specifici vizi propri dell’atto successivo o vizi di notificazione/conoscenza degli atti precedenti.

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