Sentenza del 20/10/2016 n. 6294 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Dichiarazione integrativa non tempestivamente inoltrata - Sanatoria della dichiarazione dei redditi - Controllo automatizzata ex art. 36 bis dpr 600/73- Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine ordinario, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'Ufficio aveva effettuato un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, presumibilmente disconoscendo gli effetti della dichiarazione integrativa tardiva. Il contribuente ha sostenuto che l'integrazione era stata presentata immediatamente dopo la comunicazione dell'Ufficio e dopo avere acquisito consapevolezza dell'errore, qualificabile come errore scusabile, senza alcun danno per l'Erario.
La decisione
La contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta illegittima. Sebbene la dichiarazione integrativa fosse tardiva rispetto al termine previsto, il giudicante ha valorizzato la presentazione immediata dell'integrazione dopo la comunicazione dell'Ufficio, la natura scusabile dell'errore e l'assenza di danno erariale. Ne consegue il riconoscimento della rilevanza della dichiarazione integrativa e l'annullamento della pretesa derivante dal controllo automatizzato.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Il controllo automatizzato non può condurre alla pretesa fiscale quando il contribuente abbia successivamente corretto un errore mediante dichiarazione integrativa e non vi sia un danno erariale, soprattutto se l'integrazione è stata presentata tempestivamente dopo la conoscenza dell'errore.
Massime di principio
- La tardività formale della dichiarazione integrativa non determina necessariamente l'irrilevanza della correzione, se il contribuente dimostra di avere agito immediatamente dopo avere ricevuto la comunicazione dell'Ufficio.
- In presenza di un errore scusabile, dell'assenza di intento elusivo o fraudolento e della mancanza di danno erariale, il giudice può privilegiare la sostanza sulla formalità del termine.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 è destinato alla verifica dei dati dichiarati e non dovrebbe impedire la valutazione di una dichiarazione integrativa idonea a correggere un errore riconoscibile.
- La decisione non implica che ogni dichiarazione integrativa tardiva sia automaticamente valida: occorre valutare caso per caso la tempestività della correzione, la buona fede del contribuente, la natura dell'errore e l'effettiva assenza di danno per l'Erario.
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