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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull’istanza del ricorrente del 3 giugno 2025, avente ad oggetto la richiesta di formalizzare entro 30 giorni le aree sciistiche attrezzate ex art. 2, comma 2, LR 39/12; e perché ne sia accertata l'inerzia, e per la definizione delle aree sciistiche attrezzate ex LR 39/12 anche ed almeno limitatamente al territorio del Comune di Roccaraso, o al Comprensorio Skipass Alto Sangro (sub Ambito 4.04.a, atti preparatori del PdBS), con nomina fin d’ora di un Commissario ad acta;

Giustizia amministrativa202500297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 3 giugno 2025 volta all’individuazione delle aree sciistiche attrezzate da destinare, tra l’altro, a sede operativa di scuole di sci

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (scuola di sci)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, anche quale legale rappresentante di una scuola di sci, ha chiesto alla Regione Abruzzo di dare attuazione all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 39/2012, individuando le aree sciistiche attrezzate da destinare a sede operativa di scuole di sci, quantomeno nel territorio del Comune di Roccaraso o nel Comprensorio Skipass Alto Sangro. L’istanza traeva origine da una precedente controversia relativa all’utilizzo di un veicolo come segreteria di una scuola di sci, nella quale il Consiglio di Stato aveva rilevato che la mancata programmazione regionale delle aree impediva la presentazione di titoli abilitativi per iniziative di tale tipo. A fronte dell’istanza del 3 giugno 2025, la Regione non ha fornito alcun riscontro né adottato il provvedimento di programmazione richiesto. Il ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio, deducendo l’illegittimità dell’inerzia e chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistente l’obbligo della Regione di provvedere, poiché l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 39/2012 attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, sentiti gli organismi indicati dalla legge, le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola, sedi operative di scuole di sci e snowpark, nonché di definire le caratteristiche degli itinerari sciistici. La disposizione impone quindi l’adozione del provvedimento attuativo e non consente che la mancata programmazione determini sine die la paralisi delle iniziative imprenditoriali e professionali nel settore. Il giudice ha inoltre ritenuto esperibile l’azione avverso il silenzio anche rispetto a un atto generale di programmazione, purché il richiedente sia titolare di un interesse legittimo differenziato e qualificato; condizione ritenuta sussistente in capo al titolare di una scuola di sci operante nel territorio. L’inerzia è stata giudicata ingiustificata, anche perché la Regione non ha fornito alcuna spiegazione. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., la Regione è stata ordinata a provvedere espressamente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, adottando il provvedimento di individuazione delle aree almeno con riferimento al territorio di Roccaraso o al Comprensorio Skipass Alto Sangro. È stata invece respinta, allo stato, la richiesta di nomina del commissario ad acta. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, legge regionale Abruzzo n. 39/2012

    La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri di sci e l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola, a sede operativa di Scuola Sci e snowpark, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci svolgono la propria attività

    La disposizione configura un obbligo della Regione di adottare il provvedimento di individuazione e programmazione delle aree sciistiche attrezzate.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio può essere utilizzata per ottenere la decisione dell’amministrazione anche in relazione ad atti generali di programmazione, quando il richiedente sia titolare di un interesse legittimo differenziato e qualificato.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 13 l. 241/1990

    L’esclusione degli atti generali dall’applicazione delle disposizioni partecipative della legge sul procedimento non esclude l’obbligo dell’amministrazione di provvedere previsto dall’art. 2 della medesima legge.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussiste uno specifico obbligo di provvedere.

Massime di principio

  • La mancata adozione, da parte dell’amministrazione competente, di un atto generale di programmazione previsto dalla legge non può determinare sine die la paralisi delle iniziative economiche e professionali private interessate dalla programmazione stessa.
  • L’azione avverso il silenzio è esperibile anche per ottenere l’adozione di atti generali di programmazione, purché il ricorrente dimostri la titolarità di un interesse legittimo differenziato e qualificato rispetto alla generalità dei consociati.
  • Quando una legge regionale attribuisce alla Giunta il compito di individuare le aree o gli ambiti necessari per l’esercizio di determinate attività, tale previsione integra un obbligo di provvedere e non una mera facoltà amministrativa.
  • In presenza di un obbligo di provvedere rimasto ineseguito e di un’inerzia non giustificata, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fisso e inderogabile, senza sostituirsi ad essa nella scelta amministrativa.
  • La nomina del commissario ad acta non è automatica in sede di decisione sull’azione avverso il silenzio e può essere respinta, allo stato, quando sia sufficiente assegnare all’amministrazione un termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzio
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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