Sentenza n. 1517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) n. 00837/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 837/2025, che aveva respinto il ricorso contro le ordinanze comunali di demolizione del 22 agosto e 1° ottobre 2024, l’ordinanza del 7 settembre 2012 e l’ordinanza del 17 febbraio 2017, nonché contro il silenzio sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante, divenuta proprietaria degli immobili mediante decreto di trasferimento del 1° giugno 2023, contestava le ordinanze comunali di demolizione e ripristino relative a opere abusive realizzate lungo il Rio Lunassa. In primo grado aveva dedotto: la genericità degli ordini di demolizione, sia perché non imputavano gli abusi ai singoli proprietari in relazione alla loro collocazione, sia perché descrivevano le opere in modo approssimativo; l’insussistenza degli abusi, sostenendo anche che alcune opere sugli argini erano state realizzate dal Comune in somma urgenza dopo l’alluvione del 2006; l’illegittimità per omessa ingiunzione nei confronti dei precedenti responsabili degli abusi; nonché l’istanza istruttoria diretta ad acquisire la documentazione sui lavori comunali di somma urgenza. In appello ha dedotto l’omessa pronuncia del TAR sui suddetti motivi e sull’istanza istruttoria, ribadendo che l’ordinanza del 2024 non consentiva alla nuova proprietaria di individuare con certezza le opere da demolire e che i lavori comunali avrebbero costituito una preesistenza legittima. Ha inoltre sostenuto che le opere abusive fossero cinque interventi autonomi, da valutare separatamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, prescindendo dall’esame dell’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso di primo grado perché il gravame era infondato nel merito. Ha ritenuto infondata la censura sulla genericità degli ordini di demolizione: le ordinanze descrivevano e localizzavano le opere, riferendole ai terreni divenuti di proprietà della società, e la documentazione consentiva di individuare gli interventi da demolire e le attività di ripristino. Le opere realizzate dal Comune in somma urgenza nel 2007 erano diverse da quelle abusive contestate, trattandosi di palificazioni in legno, mentre gli abusi riguardavano muri costituiti da massi collegati con ferri e cemento, difformi dal permesso di costruire. L’ordinanza del 2024 era stata correttamente adottata nei confronti della società quale attuale proprietaria e soggetto che disponeva dei beni, non quale responsabile materiale degli abusi; inoltre, il decreto di trasferimento evidenziava la criticità della situazione, le precedenti ordinanze di demolizione, il diniego della sanatoria, la sanzione pecuniaria e il rischio di acquisizione al patrimonio comunale. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata ingiunzione ai precedenti responsabili, poiché le ordinanze del 2012 e del 2017 che li individuavano non erano state impugnate e continuavano a produrre effetti. Il Collegio ha confermato la necessità di una valutazione globale delle opere, trattandosi di interventi riconducibili a un unico progetto e a un unico permesso di costruire; ha quindi escluso che potessero essere artificiosamente considerate come opere autonome. L’istanza istruttoria è stata ritenuta non necessaria, perché la documentazione già acquisita dimostrava che i lavori comunali erano estranei agli abusi oggetto delle ordinanze. Confermata, in sostanza, la sentenza del TAR e la legittimità delle ordinanze comunali. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di demolizione e del ripristino delle opere edilizie abusive; l’ordine è rivolto anche all’attuale proprietario quale soggetto obbligato propter rem, indipendentemente dalla responsabilità materiale nella realizzazione dell’abuso.
art. 45 l.r. Liguria n. 16/2008
È richiamato negli accertamenti amministrativi per qualificare la totale difformità delle opere rispetto al permesso di costruire.
d.lgs. 42/2004
È richiamato quale disciplina della violazione paesaggistica connessa alle opere accertate.
d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione alla discarica di materiali provenienti da demolizioni edilizie.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato e doveroso, è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività in modo tale da consentire l’individuazione concreta degli interventi da rimuovere e del ripristino da eseguire; non è necessaria una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico, anche quando l’ordine intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o sia rivolto all’attuale proprietario non responsabile della sua realizzazione.
- L’attuale proprietario di un immobile abusivo è destinatario dell’ordine di demolizione in qualità di obbligato propter rem, anche se non ha realizzato l’abuso e anche se l’acquisto è intervenuto successivamente; il trasferimento della proprietà non impedisce l’esercizio del potere repressivo né trasferisce necessariamente al nuovo proprietario la qualifica di responsabile materiale dell’abuso.
- La valutazione della legittimità edilizia deve considerare unitariamente le opere riconducibili a un unico intervento e a un unico titolo edilizio, senza frazionare artificiosamente i singoli manufatti quando il loro impatto sul territorio deriva dal complesso dei lavori e dalle reciproche interazioni.
- La mancata menzione, in una nuova ordinanza rivolta all’attuale proprietario, dei precedenti responsabili dell’abuso non determina l’illegittimità dell’ordine quando questi siano già stati individuati in precedenti ordinanze non impugnate, che continuano a produrre i propri effetti giuridici.
- Il giudice può respingere una richiesta istruttoria quando la documentazione già acquisita consenta di decidere la controversia e dimostri che i fatti oggetto dell’istanza sono estranei alle opere abusive contestate.
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