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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47324/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, su appello del procuratore generale, ha disposto l'espulsione dello straniero (misura di sicurezza) e ha confermato il resto della condanna per furto aggravato. Il ricorso per cassazione deduce: 1) violazione di norme processuali (art. 579, co. 2, c.p.p.) perché la misura di sicurezza di espulsione sarebbe di competenza funzionale del tribunale di sorveglianza, e non sarebbero spettanti al giudice della cognizione gli ulteriori rimedi proposti dal pubblico ministero; 2) vizio nell'accertamento della pericolosità sociale, censurando l'uso della recidiva e la valutazione di procedimenti pendenti a Livorno (rischio di ne bis in idem o valutazione indebita di fatti analoghi); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso. Annulla senza rinvio la decisione della Corte d'Appello limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, ritenendo che l'impugnazione adottata dal pubblico ministero sulle sole misure di sicurezza dovesse essere devoluta al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, co. 2, c.p.p.; dispone la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Il resto della sentenza (condanna per furto aggravato e valutazioni sulla personalità e sulla gravità del fatto) è confermato. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. Per effetto della soccombenza parziale del ricorrente, questi non è condannato alle spese processuali né a sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 579, co. 2, c.p.p.

    Stabilisce che quando l'impugnazione riguarda esclusivamente le misure di sicurezza la competenza processuale è regolata in modo da far ricorso al rimedio specifico previsto per tali decisioni; la Corte interpreta che il pubblico ministero non può proporre impugnazione davanti al giudice della cognizione se l'oggetto è limitato alle misure di sicurezza.

  • art. 680, co. 2, c.p.p.

    Dispositivo che radica la competenza a decidere sulle misure di sicurezza personali nel tribunale di sorveglianza quando l'impugnazione concerne esclusivamente tali misure; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza sulla base di questa norma.

  • art. 203 c.p.

    Norma del codice penale relativa alla recidiva e alla misura della pena; evocata nel contesto dell'accertamento della pericolosità sociale e della rilevanza della condotta pregressa.

  • art. 235 c.p.

    Norma del codice penale inerente a specifiche ipotesi di recidiva o circostanze aggravanti; citata nel quadro delle critiche sull'uso della pendenza di procedimenti come elemento per la determinazione della pericolosità.

  • art. 133 c.p.

    Disciplina i criteri di individualizzazione della pena; la Corte territoriale ha applicato i criteri dell'art. 133 per motivare la misura della pena e il diniego delle attenuanti generiche basandosi sulla gravità del fatto e sulla personalità negativa del reo.

  • art. 62-bis c.p.

    Prevede le circostanze attenuanti comuni; la Corte di cassazione ha ritenuto che il tribunale territoriale abbia correttamente escluso tali circostanze sulla base della gravità e della personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero impugna una sentenza limitatamente alle misure di sicurezza personali (es. espulsione dello straniero), la competenza funzionale è del tribunale di sorveglianza: l'impugnazione avanti al giudice della cognizione è impropria e comporta annullamento e trasmissione ai sensi dell'art. 680, co. 2, c.p.p.
  • Se l'impugnazione riguarda anche altri capi o profili di merito della decisione, allora il giudice della cognizione può decidere complessivamente; il confine tra impugnazione 'limitatamente alle misure' e impugnazione sul merito è decisivo per la competenza.
  • La valutazione della pericolosità sociale non può fondarsi in modo indebito sul principio del ne bis in idem: procedimenti effettivamente coincidenti per fatti identici non possono essere usati per aggravare la posizione; tuttavia procedimenti pendenti per fatti diversi possono legittimamente contribuire a ricavare elementi negativi della personalità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra in una valutazione di merito discrezionale: la sola gravità del fatto e la negativa personalità (anche desunta da procedimenti pendenti per fatti differenti) possono giustificare il rifiuto delle attenuanti; la Cassazione non entra nel merito se la valutazione non è manifestamente illogica.
  • Il successo parziale nel ricorso comporta conseguenze pratiche: annullamento limitato ad una parte della decisione e trasmissione degli atti al giudice competente, mentre le parti confermate restano efficaci; inoltre la soccombenza parziale può escludere l'obbligo di rifondere le spese processuali.

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