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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, fondato sull'applicazione dei parametri. Con il primo motivo ha sostenuto che la presenza di un dipendente part-time e gli investimenti effettuati non fossero elementi ulteriori di riscontro, ma variabili già considerate nel calcolo parametrico, e che l'accertamento fosse quindi fondato sul solo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione retroattiva di uno studio di settore più evoluto e favorevole, relativo al 2008, nonché l'erroneità dei ricavi determinati dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità e diretto, in sostanza, a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui efficacia deriva dal contraddittorio con il contribuente; nel caso concreto il contraddittorio si era regolarmente svolto e il contribuente avrebbe dovuto contestare specificamente l'applicabilità dei parametri. È stata inoltre dichiarata tardiva e nuova la deduzione sull'inapplicabilità dei parametri all'attività di promotore finanziario monomandatario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione relativa all'applicazione retroattiva dello studio di settore più evoluto era stata proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nuove domande e motivi. R.M. è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 4.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa o insufficiente motivazione

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve riguardare uno specifico fatto decisivo e controverso; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in cassazione non può introdurre nuove censure, eccezioni o fatti non dedotti tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57

    Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello domande o motivi nuovi fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, quando ampliano la materia del contendere.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. S.U. n. 26635/2009

    la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici

    Lo scostamento dagli standard non è sufficiente da solo a fondare automaticamente l'accertamento. È necessario il contraddittorio con il contribuente, nel quale l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e il contribuente può fornire ogni prova contraria.

Massime di principio

  • Un accertamento basato su parametri o studi di settore non è automaticamente valido per il solo fatto che esista uno scostamento dai ricavi dichiarati: l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio e motivare l'applicabilità concreta dello standard.
  • Il contribuente deve partecipare al contraddittorio contestando in modo puntuale le variabili utilizzate, le caratteristiche della propria attività e le ragioni per cui lo standard non rappresenta la sua reale situazione economica.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle variabili, dei costi o degli investimenti: occorre indicare uno specifico fatto decisivo omesso o una motivazione realmente viziata.
  • Le eccezioni e i motivi di impugnazione devono essere dedotti tempestivamente in primo grado. La loro introduzione per la prima volta in appello può comportare l'inammissibilità per violazione del divieto di domande nuove.
  • Una memoria depositata in cassazione non può sanare omissioni processuali precedenti né introdurre nuove questioni di fatto, come l'inapplicabilità dello standard a una determinata categoria professionale.
  • La richiesta di applicare retroattivamente uno studio di settore più favorevole deve essere formulata tempestivamente e adeguatamente documentata; se proposta per la prima volta in appello, può essere dichiarata inammissibile.
  • In caso di ricorso inammissibile, il contribuente può essere condannato alle spese del giudizio e al pagamento del doppio contributo unificato.

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