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Sentenza

Sentenza n. 714/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 704 del 17.06.2024, rilasciata ai sensi dell'art. 475 cpc, notificata in data 05.09.2024 e passata in giudicato come da attestazione del 30.04.2025.

Giustizia amministrativa202500891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 704 del 17 giugno 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 704 del 17 giugno 2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 settembre 2024 e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere ai docenti il beneficio della Carta elettronica del docente previsto dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella motivazione e nei limiti della prescrizione quinquennale. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva corrisposto quanto dovuto neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, e hanno chiesto l'accredito delle somme nel borsellino elettronico della Carta del docente, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che, il 4 dicembre 2025, Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione della Carta del docente, aveva accreditato nel borsellino elettronico dei ricorrenti gli importi riconosciuti dalla sentenza del giudice del lavoro. Poiché l'Amministrazione ha dato piena esecuzione al giudicato durante il processo, il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso, sicché il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato dichiarato cessato per avvenuta esecuzione nel corso del processo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto ai ricorrenti dalla sentenza da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni richiamato dai ricorrenti prima dell'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione nel corso del processo comporta la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
  • L'accredito delle somme dovute nel borsellino elettronico della Carta del docente costituisce esecuzione della condanna giudiziale al riconoscimento del relativo beneficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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