Cassazione Penale, Sentenza n. 15960/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso in cui si deduce violazione di legge (art. 15 c.p.): il mancato assorbimento del reato di minaccia (commesso brandendo una bottiglia verso la persona offesa) nel reato di lesioni tentate (commesso rompendo la bottiglia e scagliandola contro la medesima persona), poiché la prima condotta sarebbe un necessario antecedente causale e parte di un'unica azione agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'unicità contestuale e l'assenza di soluzioni di continuità tra il gesto intimidatorio e l'azione lesiva, configurando una "progressione criminosa". Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di responsabilità per il reato di minaccia, dichiarando il reato di minaccia assorbito in quello di lesioni tentate e ha eliminato l'aumento di pena in continuazione (di un mese) relativo a quel capo. Avendo la normativa processuale consentito la riforma diretta della misura, la Corte ha direttamente rideterminato la pena definitiva in otto mesi di reclusione (sei mesi per il reato più grave di danneggiamento, aumentati di due mesi per il tentativo di lesioni), con la parte relativa al capo B) soppressa.
Norme richiamate
art. 15 cod. pen.
Richiamata nella prospettazione del vizio di violazione di legge: la questione verte sul corretto assorbimento di una condotta anteriore nel reato più grave che ne costituisce la prosecuzione, come dedotto dal ricorrente.
art. 56 cod. pen.
Riferito al tentativo (tentato reato): la condotta concretamente idonea a cagionare il reato si è risolta in un tentativo di lesioni (applicazione del più grave tra i reati correlati).
art. 582 cod. pen.
Norma sostanziale sulle lesioni; utilizzata per qualificare il reato più grave (lesioni tentate) nella sequenza di fatti contestata.
art. 612 cod. pen.
Norma relativa al delitto di minaccia: la Corte ha ritenuto che la condotta ascritta ex art. 612 sia stata assorbita nella successiva realizzazione del tentativo di lesioni, quando la condotta è parte di un'unica azione senza soluzione di continuità.
art. 635 cod. pen.
Norma relativa al danneggiamento: presente tra i capi di imputazione e rilevante nel calcolo complessivo della pena complessiva.
art. 609 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di decidere sulla qualificazione giuridica del fatto anche se dedotta per la prima volta in sede di legittimità, purché la questione sia di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la rideterminazione sia possibile tramite semplice operazione aritmetica senza ulteriori valutazioni di merito.
art. 81 cod. pen.
Richiamato per giustificare l'aumento di pena connesso al tentativo di lesioni applicato in combinazione con l'altro reato; la Corte ha ricalcolato la misura eliminando l'aumento di un mese relativo al capo assorbito.
Massime di principio
- Se atti diversi (es. minaccia e atto materiale) si svolgono in un contesto unitario e senza soluzioni di continuità, il primo comportamento può essere assorbito nel successivo più grave: valutare unità temporale, logica e causale.
- La "progressione criminosa" si verifica quando l'intensificazione di una singola attività modifica il titolo di reato: in questi casi si applica il principio di specialità e si sanziona il reato più grave.
- La Cassazione può intervenire sulla qualificazione giuridica dei fatti anche se la questione non è stata sollevata in precedenza, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto (art. 609 c.p.p.).
- Quando l'annullamento riguarda solo parte della sentenza e la riforma della pena è possibile con una semplice operazione aritmetica, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art. 620, lett. i)).
- In difesa, per ottenere l'assorbimento di una condotta meno grave, conviene dimostrare continuità dell'azione, identità del contesto e assenza di interruzioni causalmente rilevanti tra i singoli atti.
- In sede di imputazione e giudizio di merito, gli elementi descrittivi e motivazionali che attestano l'unitarietà della condotta sono decisivi per il riconoscimento del fenomeno della progressione criminosa.
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