Sentenza n. 1979/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine alle istanze aventi ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio; nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione sulle istanze volte a ottenere un appuntamento presso la competente sede diplomatica per presentare la domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
La decisione
Dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto, attivando così il procedimento per il rilascio del visto. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza soddisfacesse la pretesa azionata e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulle istanze di fissazione dell’appuntamento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta; nel caso concreto, ciò è avvenuto con la fissazione dell’appuntamento e l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata quando determina l’effettiva attivazione del procedimento richiesto.
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa mediante l’attivazione del procedimento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta valutando sia il tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso sia il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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